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Sentenza

Sentenza del 24/05/2018 n. 2365 - Comm. Trib. Prov. Milano

Disconoscimento del diritto di detrazione - Mancato previo accertamento - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo il ricorso all'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973 per disconoscere il diritto alla detrazione della quota di ammortamento. L'ufficio avrebbe dovuto procedere mediante le modalità proprie dell'avviso di accertamento, con conseguente annullamento della ripresa effettuata tramite controllo cartolare. La decisione è conforme all'ordinanza della Corte di cassazione n. 5318/2012.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato il disconoscimento del diritto di portare in detrazione una quota di ammortamento, effettuato dall'ufficio mediante la procedura di controllo cartolare prevista dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973. La censura riguardava l'utilizzo di tale procedura in luogo dell'ordinario avviso di accertamento, ritenuto necessario per una ripresa a tassazione fondata sul disconoscimento di un diritto e non su un semplice errore materiale o di calcolo.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973

    La procedura di controllo formale della dichiarazione non può essere utilizzata per disconoscere sostanzialmente un diritto alla deduzione o detrazione, come quello relativo a una quota di ammortamento, quando occorre una valutazione non meramente cartolare. In tali casi è necessario un ordinario avviso di accertamento.

  • d.P.R. 600/1973 - disciplina dell'avviso di accertamento

    La ripresa a tassazione derivante dal disconoscimento di un diritto del contribuente deve essere effettuata attraverso il procedimento accertativo ordinario, che garantisce le forme e le motivazioni proprie dell'avviso di accertamento.

  • Cassazione, ordinanza n. 5318/2012

    Il precedente è richiamato a conferma del principio secondo cui il controllo formale non può sostituire l'accertamento quando l'Amministrazione nega la spettanza di una componente deducibile o detraibile sulla base di una valutazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il controllo formale o cartolare può correggere errori evidenti, aritmetici o documentali, ma non dovrebbe essere utilizzato per compiere valutazioni sostanziali sulla spettanza di un diritto fiscale.
  • Quando l'Amministrazione disconosce una deduzione o detrazione, deve normalmente utilizzare l'avviso di accertamento se la contestazione richiede una valutazione giuridica o fattuale non immediatamente ricavabile dalla dichiarazione e dai documenti disponibili.
  • La qualificazione della contestazione è decisiva: se si tratta di una semplice verifica formale, può essere sufficiente il controllo cartolare; se invece viene negato il diritto del contribuente, occorrono le garanzie e la motivazione proprie dell'accertamento.
  • Un atto emesso mediante una procedura inadeguata può essere contestato per difetto di potere o violazione delle regole procedurali, anche quando l'Amministrazione ritenga nel merito non spettante la deduzione o detrazione.
  • Il principio va applicato valutando il contenuto concreto della contestazione e non soltanto l'etichetta attribuita dall'ufficio alla procedura utilizzata.

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