Cassazione Civile, Ordinanza n. 09457/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto il rimborso di un credito IRES acquistato da altra società con atto di cessione del 14 gennaio 2015, notificato all'Agenzia delle Entrate nel gennaio 2016. La controversia nasce dal rifiuto di rimborso opposto dall'Amministrazione, che aveva eccepito in compensazione un debito IVA riferito a una determinata annualità. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello, invece, la decisione era stata riformata ritenendo legittimo il rifiuto del rimborso perché il debito opposto in compensazione risultava relativo all'IVA dell'anno 2000. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, sostenendo che i giudici di appello avessero erroneamente collocato il debito IVA nell'anno 2000, mentre esso derivava dal disconoscimento del riporto del credito IVA relativo al 1999 e quindi da un debito anteriore all'apertura della procedura concorsuale; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire acriticamente la ricostruzione dell'Ufficio senza spiegare perché non avesse condiviso la tesi della contribuente sulla natura prefallimentare del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale, avendo la Corte territoriale esaminato la documentazione e chiarito il percorso logico della decisione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e omesso esame, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto per le spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942
La ricorrente lo invoca come norma violata in relazione alla dedotta erronea individuazione dell'annualità cui riferire il debito IVA opposto in compensazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo inammissibile, in quanto volto a contestare l'accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte osserva che, in concreto, il motivo mascherava una richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di nullità per omessa motivazione; la Corte afferma che la sentenza di merito non presentava motivazione apparente e superava il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza, se dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato in combinazione con il comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, cioè quando non consenta di percepire il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso formalmente costruito come violazione di legge o omesso esame è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti storici o una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio, quando la decisione impugnata dia conto dell'esame della documentazione e della scelta ricostruttiva compiuta.
- La sufficienza della motivazione va apprezzata in termini di minimo costituzionale: se il percorso argomentativo è percepibile e logicamente ricostruibile, non sussiste nullità della sentenza.
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