Cassazione Penale, Sentenza n. 15028/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.i.p. di Savona (14/09/2021, irrevocabile il 06/02/2024) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., in quanto risultano condanne per reati commessi anteriormente alla definitività della sentenza che ha concesso il beneficio. Il G.i.p. del Tribunale di Imperia ha respinto la richiesta ritenendo che l'anteriorità dovesse essere valutata rispetto alla data di commissione dei singoli reati e non rispetto alla data di definitività della sentenza che ha concesso il beneficio; il Procuratore ha impugnato sostenendo che si deve guardare alla data di passaggio in giudicato della sentenza beneficiaria
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza del G.i.p. di Savona del 14/09/2021 (irrevocabile il 06/02/2024). La Corte ha ritenuto erronea la valutazione del giudice dell'esecuzione e ha stabilito che l'anteriorità prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. si valuta con riferimento alla data di definitività della sentenza che ha concesso il beneficio; ha inoltre respinto le argomentazioni difensive che limitavano la verifica della meritevolezza alla fase di primo grado e ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non è vincolato in relazione alla causa petendi e può decidere in base a ragioni diverse dalle esposte dalle parti. L'annullamento è stato pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., e la revoca è stata disposta come obbligatoria alla luce dell'esistenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla norma
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2), codice penale
La Corte interpreta l'anteriorità richiesta da questa norma con riferimento alla data di definitività (passaggio in giudicato) della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, non alla sola data di commissione del reato successivamente giudicato
art. 168, comma 1, n. 1), codice penale
Richiamato dal giudice di merito come possibile diversa causa di revoca (commissione successiva di altri delitti); la Corte osserva che il giudice può valutare anche altre basi giuridiche, ma nel caso concreto il presupposto oggettivo per la revoca obbligatoria ex n. 2) risultava soddisfatto
art. 620, comma 1, lett. l), codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di adottare il provvedimento necessario; la Corte l'ha applicata per disporre direttamente la revoca della sospensione condizionale quando sussisteva l'elemento oggettivo obbligatorio
Massime di principio
- Per valutare l'anteriorità richiesta dall'art. 168, comma 1, n. 2) c.p. si prende a riferimento la data di definitività (passaggio in giudicato) della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, non la sola data di commissione dei reati.
- Se i reati per i quali il condannato è poi stato giudicato erano stati commessi prima della definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio, sussiste il presupposto oggettivo per la revoca obbligatoria della sospensione.
- Il giudice dell'esecuzione non è limitato dalla sola causa petendi indicata dall'istante: è vincolato al petitum ma può decidere sulla base di ragioni giuridiche diverse o aggiuntive rispetto a quelle prospettate dalle parti.
- La valutazione di meritevolezza per la concessione della sospensione condizionale deve persistere fino alla definitività della decisione; non è corretta una lettura che la vincoli solo al giudizio di primo grado.
- Se il giudice dell'esecuzione commette un errore di diritto rilevante nella motivazione (per esempio confondendo date di commissione con date di definitività), il PM può ricorrere e la Corte può annullare senza rinvio adottando il provvedimento necessario quando il requisito oggettivo è chiaro.
- Nella pratica, per decidere su una domanda di revoca è essenziale ricostruire con precisione le date di commissione dei reati e le date di passaggio in giudicato delle sentenze rilevanti: la decisione sulla revoca dipende da quel raffronto temporale
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