Cassazione Penale, Sentenza n. 17835/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cassin Edoardo aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine che lo aveva dichiarato penalmente responsabile per il reato continuato di minaccia, deducendo l'insussistenza della prova, l'inattendibilità della persona offesa, l'inidoneità delle frasi contestate a suscitare timore e, in subordine, l'eccessività della pena. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha comunicato la rinuncia al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della rinuncia effettuata dal difensore (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500,00. La Corte ha inoltre respinto la tesi del ricorrente secondo cui la rinuncia sarebbe dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile allo stesso, rilevando che non è stata fornita alcuna motivazione né prova che giustificasse l'astrazione di responsabilità per le spese e per la somma alla Cassa delle ammende (richiamando la giurisprudenza che esonera dalla condanna quando la carenza di interesse sia sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente).
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte non entra nel merito quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in euro 500,00 nel caso concreto.
giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, se dovuta a causa non imputabile al ricorrente, impedisce di considerare il ricorrente soccombente e dunque di condannarlo alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; tuttavia tale esenzione richiede che la causa della sopravvenuta carenza sia dimostrata.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e documentata del difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e impedisce alla Corte di decidere nel merito.
- La rinuncia può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende salvo che la rinuncia sia dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, che però deve essere adeguatamente motivata e provata.
- Per evitare l'addebito delle spese e della somma alla Cassa delle ammende è necessario specificare e documentare le ragioni della sopravvenuta carenza di interesse (es. sopravvenuta impossibilità, ragioni oggettive indipendenti dalla volontà del ricorrente).
- La comunicazione di rinuncia deve essere formalmente corretta (es. avvenuta da difensore con procura speciale) perché produca l'effetto di inammissibilità; irregolarità nella forma possono impedire l'operatività della rinuncia.
- Quando si valuta la strategia difensiva, la rinuncia all'impugnazione priva il ricorrente della possibilità di ottenere una revisione della decisione e può esporre a conseguenze economiche: ogni rinuncia andrebbe accompagnata da un'analisi delle conseguenze e, se possibile, da elementi che giustifichino l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse non imputabile.
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