Cassazione Civile, Ordinanza n. 34574/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto contro una convenuta, la quale aveva chiamato in causa la propria assicuratrice. Il Tribunale di Catania aveva respinto la domanda. L'attore aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello di Catania lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo: secondo il giudice di merito, l'atto di appello era stato iscritto a ruolo oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, e la notifica via PEC invocata dall'appellante non era ritenuta validamente dimostrata perché priva della cd. busta telematica, necessaria per verificare la corrispondenza tra atto notificato e atto depositato. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio, perché la questione della tardività era stata rilevata d'ufficio senza assegnazione di termine per replicare; 2) violazione delle norme che imporrebbero l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; 3) violazione delle norme sulla nullità/inesistenza della notificazione, sostenendo che la notifica via PEC del 28 giugno 2019 era valida e che eventuali irregolarità erano state sanate dalla costituzione delle controparti; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale considerato la notifica PEC e la documentazione prodotta; 5) nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché non sarebbe stato esplicitato il ragionamento che portava a ritenere invalida la notifica in mancanza delle buste telematiche. Il controricorrente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, poiché era stata notificata in precedenza la citazione per revocazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha affermato che la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza medesima ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, salvo sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. Poiché la citazione per revocazione era stata notificata il 15 dicembre 2020 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 10 aprile 2021, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del termine breve. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183, comma 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio
art. 350, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di instaurare il contraddittorio in appello su questioni rilevate d'ufficio
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio
art. 111, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e del contraddittorio
art. 384 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul giudizio di legittimità
art. 156 c.p.c.
richiamato per sostenere la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione
art. 157 c.p.c.
richiamato per la sanatoria delle nullità processuali
art. 160 c.p.c.
richiamato per la disciplina della nullità della notificazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza/processo dedotto nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come omesso esame di un fatto decisivo
art. 398, comma 4, c.p.c.
indicato come norma che consente la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione nel caso di revocazione
art. 325, comma 2, c.p.c.
applicato per affermare la decorrenza del termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione
art. 326, comma 1, c.p.c.
richiamato per il collegamento tra notificazione e decorrenza del termine breve di impugnazione
art. 285 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla conoscenza legale della sentenza tramite notificazione al difensore
art. 170, comma 1, c.p.c.
richiamato in tema di notificazione al difensore e conoscenza legale della sentenza
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 342 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza d'appello
art. 434 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza d'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per ricorrere per cassazione, alla notificazione della sentenza stessa, sia per il notificante sia per il destinatario.
- Quando opera il termine breve di impugnazione, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto che fa decorrere il termine, salvo che sia stata disposta la sospensione del termine ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
- In presenza di una eccezione preliminare di tardività fondata su un termine breve già decorrente, il giudizio di cassazione va definito con declaratoria di inammissibilità se la notificazione del ricorso è successiva alla scadenza del termine.
- La conoscenza legale della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, può desumersi anche dall'esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e dalla sua esternazione nel processo mediante notificazione dell'impugnazione stessa.
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