Cassazione Penale, Sentenza n. 4174/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per violazione degli artt. 110, 56, 624-bis c.p. sostenendo che l'area di cantiere non rientra nella nozione di "privata dimora" e che la fattispecie andrebbe riqualificata in furto (art. 624 c.p.), reato procedibile a querela della persona offesa; deducono inoltre omissione o vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, co.1, n.4 c.p. e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio. Ha indicato che la Corte di merito dovrà accertare, alla luce del principio delle Sezioni Unite D'Amico, se la porzione di cantiere avesse le caratteristiche di «privata dimora» (luogo per lo svolgimento non occasionale di atti della vita privata, non accessibile al pubblico né a terzi senza consenso). In caso di riqualificazione in art. 624 c.p., la Corte di merito dovrà altresì verificare la presenza di una valida querela della persona offesa, condizione di procedibilità; la pronuncia cassatoria ha valore assorbente sulle altre doglianze.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; richiamato nella qualificazione della condotta contestata agli imputati.
art. 56 cod. pen.
Tentativo di reato; richiamato nella contestazione insieme all'art. 110 e alla norma sostanziale.
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione/privata dimora: la Cassazione richiama il principio secondo cui i luoghi di lavoro non sono in generale "privata dimora", salvo che siano aree riservate alla sfera privata (criterio riservato all'accertamento dei giudici di merito).
art. 624 cod. pen.
Furto semplice: norma cui la difesa chiede la riqualificazione della condotta; se la fattispecie venisse qualificata come furto semplice, la procedibilità può dipendere dalla querela della persona offesa.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante generica richiamata dalla difesa come non riconosciuta dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto però il primo motivo così rilevante da assorbire le altre doglianze.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico, Rv. 270076)
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076
Principio interpretativo: i luoghi di lavoro rientrano nella nozione di "privata dimora" solo se in essi (o in parte di essi) si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare; l'accertamento concreto spetta ai giudici di merito.
Massime di principio
- La qualificazione tra "furto in privata dimora" (art. 624-bis) e "furto semplice" (art. 624) dipende dall'esistenza di una sfera privata stabile e non occasionale: i luoghi di lavoro, di norma, non sono "privata dimora" salvo porzioni destinate a atti della vita privata e precluse ai terzi.
- Se il fatto viene riqualificato in furto semplice, va verificata la procedibilità del reato: molte volte è richiesta la querela della persona offesa; l'assenza di querela può comportare l'improcedibilità e l'estinzione dell'azione penale.
- È onere del giudice di merito compiere un accertamento fattuale dettagliato sul carattere dell'area (accessibilità, uso abituale per atti privati, delimitazione riservata) sulla base dei criteri indicati dalle Sezioni Unite.
- Questioni di diritto fondamentale indicate dalle Sezioni Unite possono essere valutate dalla Corte di merito anche d'ufficio e la loro inosservanza può determinare l'annullamento della sentenza di merito in Cassazione, con rinvio per nuovo esame.
- Le questioni relative a circostanze attenuanti e alla recidiva richiedono motivazione specifica; tuttavia, quando una questione di qualificazione giuridica assorbente viene accolta in Cassazione, le altre doglianze possono risultare assorbite e essere riesaminate dal giudice del rinvio.
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