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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20772/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal giudice di pace alla pena di euro 10.000 di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione a un fatto commesso il 21/01/2021. Il difensore aveva proposto un atto denominato appello, ma la Corte ha rilevato che contro le sentenze del giudice di pace è ammesso l'appello solo in ipotesi non ricorrenti nel caso concreto, poiché la condanna riguardava una sola pena pecuniaria e non vi era condanna al risarcimento del danno. L'atto è stato quindi riqualificato come ricorso per cassazione. Tuttavia, il difensore che lo aveva sottoscritto non risultava iscritto all'albo speciale dei difensori cassazionisti al momento della proposizione dell'impugnazione, con conseguente difetto di legittimazione a proporre il ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Ha ritenuto che, essendo l'appello non proponibile avverso la sentenza del giudice di pace perché era stata irrogata solo una pena pecuniaria e non vi era condanna al risarcimento del danno, l'atto dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione. Tale ricorso è però risultato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ne è derivata l'inammissibilità dell'impugnazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza di merito ha applicato la pena della multa.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000

    limita l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace alle ipotesi in cui sia irrogata una pena diversa da quella pecuniaria o sia impugnata la condanna al risarcimento del danno.

  • art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000

    prevede la ricorribilità per cassazione contro la sentenza del giudice di pace quando l'appello non è ammesso.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenza economica dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, in mancanza di colpa del ricorrente da escludere, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio di irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta come appello avverso una sentenza del giudice di pace deve essere riqualificata come ricorso per cassazione quando l'appello non è consentito dall'art. 37 d.lgs. n. 274/2000.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se è sottoscritto da un avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, poiché manca la legittimazione del difensore a esercitare l'ufficio davanti al giudice di legittimità.
  • La successiva nomina di un difensore cassazionista non sana l'inammissibilità originaria del ricorso sottoscritto da soggetto non abilitato.
  • La conversione di un appello in ricorso per cassazione non deroga ai requisiti formali e soggettivi previsti per il ricorso per cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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