Ordinanza n. 6124/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11 marzo 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992- K10-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata l'11 marzo 2018 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato trattato in una camera di consiglio istruttoria nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse alla decisione del ricorso, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come richiesto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non ha quindi deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Individua la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, il cui diniego è stato impugnato; l'ordinanza non interpreta nel merito la disposizione.
art. 46 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento; il TAR dà atto dell'avvenuto deposito.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati nel contesto della gestione istruttoria e della calendarizzazione del giudizio; l'ordinanza non enuncia una specifica interpretazione delle disposizioni.
art. 72-bis c.p.a.
È richiamato per il divieto di rinvio nella gestione delle cause destinate alle udienze di smaltimento, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, la base del provvedimento di oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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