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Sentenza

Sentenza n. 5440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Questore di Bergamo aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dopo avere comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era fondato sulla condanna, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato previsto dall’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990. La Questura aveva valorizzato la detenzione di rilevanti quantitativi di cocaina, la presenza di strumenti per il confezionamento e la disponibilità di denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Il ricorrente aveva dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse attribuito rilievo automatico alla condanna senza svolgere una valutazione concreta, attuale e individualizzata della pericolosità sociale. Aveva inoltre invocato la disponibilità di un’abitazione stabile, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un reddito regolare quali elementi di integrazione sociale, nonché l’omessa valutazione della possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno diverso, in particolare per protezione speciale. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo la condanna ostativa ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, escludendo che si trattasse di un’ipotesi di lieve entità e rilevando l’assenza di legami familiari qualificati in Italia. In appello sono state sostanzialmente riproposte le medesime censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la condanna per detenzione a fini di spaccio ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990, considerate le modalità concrete della condotta e la rilevanza dei quantitativi di stupefacente, rientri tra le ipotesi ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. In presenza di reati in materia di stupefacenti non riconducibili alla fattispecie di lieve entità, la valutazione della pericolosità sociale può fondarsi prevalentemente sulla gravità del fatto penalmente accertato, senza necessità di un ulteriore e specifico apparato motivazionale, salvo l’emersione di elementi contrari di particolare consistenza. Il rapporto di lavoro stabile e la disponibilità di un’abitazione, pur apprezzabili, sono stati ritenuti insufficienti a neutralizzare il giudizio negativo derivante dalla condanna, anche perché non risultavano allegati o provati legami familiari qualificati in Italia, cui l’ordinamento attribuisce particolare rilievo nel bilanciamento degli interessi. È stata esclusa la rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, in quanto riferita esclusivamente ai reati di lieve entità previsti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, mentre la condanna riguardava i commi 1 e 1-bis. La censura relativa alla protezione speciale è stata dichiarata non ammissibile perché proposta per la prima volta in appello e, comunque, infondata: il giudizio riguardava esclusivamente il diniego di rinnovo del titolo richiesto e non poteva estendersi alla verifica dei presupposti di titoli diversi, fondati su autonomi presupposti normativi e fattuali. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi

    La comunicazione dei motivi ostativi ha preceduto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    carattere ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno

    La condanna per un grave reato in materia di stupefacenti costituisce elemento ostativo al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    carattere ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno

    La disposizione è stata applicata in combinato disposto con l’art. 4, comma 3, per ritenere ostativa la condanna, in assenza di fattori contrari di particolare rilievo.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990

    detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

    La fattispecie, distinta da quella di lieve entità, è stata ritenuta connotata da significativa gravità in ragione dei quantitativi di sostanza e degli strumenti funzionali alla commercializzazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi di reati in materia di stupefacenti di lieve entità

    La disciplina relativa alla lieve entità non era applicabile al caso esaminato.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta

    La condanna posta a fondamento del diniego era stata pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    La pronuncia è stata ritenuta riferibile esclusivamente alle ipotesi di lieve entità previste dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Massime di principio

  • In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, una condanna per reati in materia di stupefacenti non riconducibili all’ipotesi di lieve entità può fondare prevalentemente il giudizio di pericolosità sociale e il diniego del titolo, senza che l’Amministrazione debba svolgere un autonomo e approfondito apparato motivazionale ulteriore rispetto alla gravità del fatto, salvo l’emersione di elementi contrari di particolare consistenza.
  • La valutazione della gravità ostativa della condanna deve poter essere collegata alle concrete modalità della condotta, quali la rilevanza dei quantitativi di stupefacente, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e gli elementi indicativi della commercializzazione.
  • La stabile occupazione lavorativa e la disponibilità di un’abitazione, pur costituendo elementi di integrazione sociale, non sono di per sé sufficienti a superare il carattere ostativo di una grave condanna per reati in materia di stupefacenti, soprattutto in assenza di legami familiari qualificati sul territorio nazionale.
  • La disciplina e i principi elaborati per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti non sono automaticamente estensibili alle condanne riferite alle fattispecie più gravi previste dall’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990.
  • Nel giudizio promosso contro il diniego di rinnovo di uno specifico permesso di soggiorno non possono essere introdotte per la prima volta in appello questioni relative al rilascio di un diverso titolo, come la protezione speciale; in ogni caso, la verifica di titoli diversi richiede presupposti normativi e fattuali autonomi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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