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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8359/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello, nel giudizio abbreviato, avrebbe disposto d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria sentendo testimoni senza consentire all'imputato di indicare testi a discarico (richiamando artt. 213, 603 c.p.p. e 24 Cost.); 2) uso di una prova illegittima per l'identificazione (mancata ricognizione formale, richiamando artt. 438 e ss., 191, 192, co. 2, 213, 234 c.p.p. e 24 Cost.); 3) vizio nella determinazione della pena per aver applicato una pena superiore al minimo edittale e negar le circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente si risolvono in una diversa rivalutazione del materiale probatorio (cosa non consentita in sede di legittimità se non per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione). Sul punto della rinnovazione istruttoria in appello nel rito abbreviato la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere officioso del giudice nei limiti dell'"assoluta necessità" (art. 603 c.p.p.), e ha ritenuto congrua la valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni dei testi e sugli elementi di riscontro (descrizione, abbigliamento, pezzi di carta bruciati trovati addosso all'imputato). Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche (gravità, estensione dell'incendio, precedenti) e non ha ravvisato vizio tale da rendere la censura ammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    reato di incendio boschivo

    Norma sostanziale applicata per inquadrare il fatto; la condanna dell'imputato è stata resa ai sensi di questa norma.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello il potere di integrazione istruttoria "ex officio" nei limiti dell'assoluta necessità; la Corte ha ritenuto legittima l'escussione di testi in appello nel rito abbreviato nei limiti descritti.

  • art. 438 e ss. cod. proc. pen.

    norme sul giudizio abbreviato

    Delimitano il contenuto probatorio e gli effetti dell'opzione per il rito abbreviato; la Corte ha ricordato che l'abbreviato limita la facoltà delle parti di ottenere integrazioni istruttorie in appello.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare come l'opzione per il rito abbreviato incida sul "diritto alla prova" e sui possibili incrementi dimostrativi rispetto al fascicolo del PM.

  • art. 438 comma 5 cod. proc. pen.

    Indica che la scelta per l'abbreviato può essere condizionata alla raccolta di specifiche prove; ciò giustifica limiti in appello all'acquisizione di nuovi elementi probatori.

  • art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

    Riferito nella motivazione relativa alla compatibilità degli atti istruttori con le caratteristiche del rito; la Corte lo utilizza per circoscrivere l'esercizio dei poteri istruttori in appello.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio direttivo per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare i coefficienti rilevanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte afferma che non è necessario che il giudice elenchi analiticamente tutti gli elementi indicati dall'art. 133, ma indichi quelli ritenuti determinanti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione richiedendo un vizio specifico della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà); la Corte ha dichiarato inammissibili doglianze che si riducono a una diversa valutazione del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la sanzione in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In tema di giudizio abbreviato l'appello non autorizza automaticamente le parti ad ampliare la raccolta della prova: il giudice d'appello può integrare d'ufficio l'istruttoria solo nei limiti dell'"assoluta necessità" (art. 603 c.p.p.).
  • La Cassazione non è sede per rinnovare il giudizio di merito sulla valutazione della prova: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non comprovano la mancanza o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • L'identificazione dell'autore di un fatto può essere fondata sulla descrizione e su riscontri contestuali (es. abbigliamento, comportamento, elementi materiali rinvenuti) senza obbligo di ricognizione formale, purché la motivazione che raccorda tali elementi sia logica e non contraddittoria.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito dispone di una discrezionalità ampia: il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione ma non l'analisi esaustiva di tutti i principi direttivi indicati dall'art. 133 c.p.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni di merito è necessario segnalare vizi giuridici o di motivazione specifici e non solo esprimere disaccordo sulla valutazione probatoria o sulla congruità della pena.

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