Sentenza n. 3206/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto-legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto-legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e comma 95 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Determinazione DG Dipartimento Sanità della regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022 relativa agli “Adempimenti attuativi” del D.M. 6/7/2022; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Abruzzo per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Abruzzo e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. srl in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Determinazione GR n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia-Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano [.]” ; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Emilia-Romagna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. srl in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale n. 7967/2022 del 14/12/2022 relativo al “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Liguria per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Liguria e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Piemonte per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Piemonte e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]“; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Decreto Assessorile della Regione Sicilia n. 1247 del 13/12/2022 relativa alla “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sicilia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Sicilia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RIMOS SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - della Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - del Provvedimento DG Dipartimento Sanità e Salute n. 8049 del 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015. 2106, 2107 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Valle d'Aosta per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Valle d'Aosta e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. srl in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 13/2/2023: l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS SRL in ragione del suddetto payback, nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ri.Mos S.r.l. il 17/2/2023: per l'annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento - del decreto Direttore Generale Dipartimento Sanità n. 52 del 14/12/2022 portante la pubblicazione degli “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno deli anni 2015, 2016, 2017 e 2108 ai sensi dell'art. 9ter, comma 9-bis del D.L.n. 78/2015”; - dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Marche per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Marche e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. srl in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RI.MOS S.R.L. il 11\4\2025 : Annullamento - del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105); - del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; - del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa nonché, in ragione dei presenti secondi motivi aggiunti, Annullamento - della Determina n. 25860 del 27/11/2024 (ALL. 1) della regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “ottemperanza alla Sentenza n. 139/2027 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22/7/2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo Allegato (parte integrante); - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa; e per la conseguente condanna della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società RI.MOS. SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione e quantificazione delle quote di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, contestando i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto e dettato le linee guida, nonché i successivi provvedimenti regionali di individuazione delle imprese obbligate e degli importi dovuti. Ha dedotto violazione di principi costituzionali ed eurounitari, retroattività della disciplina, assenza di preventiva programmazione, lesione della libertà di iniziativa economica, dell'affidamento e della proporzionalità, alterazione dell'equilibrio economico delle forniture già eseguite, violazione delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti, la certificazione dello sforamento e l'adozione delle linee guida, difetto di istruttoria e motivazione, natura sostanzialmente tributaria dell'obbligazione e conseguente violazione della riserva di legge e del principio di capacità contributiva. Con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e quantificato le rispettive quote, chiedendo anche la restituzione delle somme versate o trattenute, il riconoscimento del diritto di compensazione, l'accesso alle fatture utilizzate per il calcolo e il risarcimento dei danni. Con gli ultimi motivi aggiunti ha contestato la rideterminazione in diminuzione della quota dovuta dalla Regione Emilia-Romagna, effettuata dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato. Il TAR ha richiamato la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, ritenendo costituzionalmente legittimo il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018: l'obbligo era conoscibile dal 2015, non è irragionevolmente retroattivo, non viola l'affidamento né la libertà di iniziativa economica, costituisce un contributo solidaristico finalizzato al contenimento della spesa sanitaria e contiene gli elementi essenziali richiesti dalla riserva di legge. La successiva fissazione dei tetti regionali nel 2019, nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, non ha inciso su un obbligo sostanziale nuovo, poiché il tetto nazionale nella medesima misura era già noto o conoscibile. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né l'oggetto né il prezzo delle gare, incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori; non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti relativi ai provvedimenti regionali e provinciali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: verificano i dati contabili, individuano l'elenco dei fornitori e applicano matematicamente percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma determinano un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'importo dovuto, spettante alla giurisdizione ordinaria. La medesima conclusione è stata applicata agli atti della Regione Emilia-Romagna che hanno rideterminato la quota in diminuzione e applicato la riduzione al 48% prevista dalla disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024. Per i motivi aggiunti relativi alla Valle d'Aosta, al Friuli Venezia Giulia e alle Marche è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva versato gli importi ridotti ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. l. 6 agosto 2015, n. 125
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»
La norma pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, determinata secondo percentuali progressive e proporzionata all'incidenza del fatturato di ciascuna impresa.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. l. 6 agosto 2015, n. 125
Il superamento del tetto e il fatturato rilevante per il calcolo sono determinati sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. l. 6 agosto 2015, n. 125
«elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito attuativo di verificare i dati contabili, individuare le imprese obbligate, imporre il pagamento della quota dovuta e iscrivere il relativo credito in bilancio.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n. 135
4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard
Fissa dal 2014 il tetto nazionale di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, parametro poi utilizzato anche per la determinazione dei tetti regionali 2015-2018.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, conv. l. 21 settembre 2022, n. 142
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, rendendo operative le procedure di ripiano per le annualità 2015-2018.
art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. l. 26 maggio 2023, n. 56
48 per cento della quota di ripiano
Ha previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende fornitrici, successivamente estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che avevano instaurato il contenzioso.
sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non estendeva a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48% della quota di ripiano.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
Ha ritenuto il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, non lesivo della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge, del principio di irretroattività e dell'affidamento.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. l. 8 agosto 2025, n. 118
«gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»
Consente di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione; il versamento determina la sopravvenuta carenza di interesse sui ricorsi relativi alle amministrazioni interessate.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i criteri essenziali di calcolo erano già previsti dalla legge al momento delle forniture e delle gare, anche se la concreta quantificazione del tetto regionale e degli importi dovuti è intervenuta successivamente.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né l'oggetto né il prezzo delle gare pubbliche; incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore, non altera automaticamente l'esito delle procedure di affidamento né l'equilibrio contrattuale, salvo specifica dimostrazione di un sacrificio sproporzionato.
- Quando la legge predetermina tetto di spesa, percentuali di riparto, criteri di calcolo e modalità procedurali, l'attività regionale di verifica delle fatture, individuazione dei fornitori e quantificazione della quota di payback è meramente tecnico-contabile e vincolata, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie contro i provvedimenti regionali o provinciali di payback, quando contestano esclusivamente il corretto calcolo dell'importo dovuto sulla base di dati contabili e percentuali predeterminati, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.
- La riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata priva di giurisdizione amministrativa deve essere proposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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