Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una misura di prevenzione patrimoniale e dalla successiva confisca disposta su un fabbricato sito in Crotone, in un contesto antimafia. Il dante causa dei ricorrenti sosteneva di essere proprietario del terreno e del fabbricato e chiedeva, davanti al giudice civile, che fosse dichiarata cessata la clausola di riservato dominio in favore dell'ente regionale allora proprietario del fondo e che fosse accertata la sua proprietà esclusiva sul terreno e sul fabbricato, con conseguente inefficacia della confisca pronunciata dal tribunale penale. I giudici di merito avevano ritenuto improponibile la domanda civile, sul presupposto che la tutela del terzo rispetto ai beni confiscati dovesse essere esercitata davanti al giudice dell'esecuzione penale, previa dimostrazione della buona fede e dell'anteriorità del titolo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, che i giudici di merito avessero errato nell'applicare gli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'accertamento della proprietà spettasse al giudice civile; hanno poi censurato l'omessa pronuncia sulle domande di accertamento della cessazione del riservato dominio, della proprietà e della rivendica, oltre che sulla mancata ammissione delle prove e sull'accertamento dell'acquisto per accessione del fabbricato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di confisca antimafia, il terzo che vanti diritti sul bene deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 676 c.p.p., il quale è competente a valutare la pretesa restitutoria solo se siano dimostrate la buona fede dell'istante e l'anteriorità della trascrizione del titolo. Di conseguenza, ha considerato corretta la declaratoria di improponibilità/improcedibilità della domanda civile, perché non vi era una reale controversia tra più privati sulla proprietà, ma solo il contrasto tra i ricorrenti e lo Stato subentrato per effetto della confisca. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, poiché tutte presupponevano l'ammissibilità della domanda davanti al giudice civile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 676, comma 2, c.p.p.
Nella materia della confisca, la pretesa del terzo va fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione penale, che è il solo competente a decidere sulla restituzione del bene nei limiti indicati dalla legge.
art. 263, comma 3, c.p.p.
La norma non è letta come base per un autonomo giudizio civile sulla proprietà, ma come disposizione richiamata in sede esecutiva per la restituzione dei beni e per la custodia fino alla definizione della controversia nei limiti della competenza del giudice dell'esecuzione.
art. 111 Cost.
È evocato come parametro di validità della motivazione; la Corte ritiene tuttavia sufficiente la motivazione resa dai giudici di merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza; nel caso concreto la Corte non ravvisa nullità per carenza assoluta di motivazione.
art. 360 c.p.c.
È richiamato come norma sul ricorso per cassazione in relazione ai vizi denunciati.
artt. 832 e 948 c.c.
Sono invocati dai ricorrenti a sostegno dell'accertamento della proprietà e della rivendica, ma la Corte non li ritiene idonei a superare la competenza del giudice dell'esecuzione penale nella fattispecie.
art. 934 c.c.
È evocato in relazione all'acquisto per accessione del fabbricato sul terreno, ma la censura resta assorbita.
art. 2967 c.c.
È richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la questione resta assorbita dal rigetto del primo motivo.
l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter
La confisca antimafia prevista da questa norma mira a sottrarre ricchezza alle organizzazioni criminali, senza pregiudicare i diritti dei terzi estranei e in buona fede.
artt. 24 e 42 Cost.
Sono richiamati a fondamento della tutela dei terzi estranei e della salvaguardia dei diritti patrimoniali non collegati all'attività illecita.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione del ricorso è sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la controparte si è difesa nel merito.
art. 327 c.p.c.
Per i giudizi instaurati prima della riforma, resta applicabile il termine annuale di impugnazione.
art. 149-bis c.p.c.
È richiamato in tema di notificazione a mezzo PEC.
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Individua l'indirizzo PEC rilevante per le notificazioni ai soggetti iscritti nei registri ministeriali.
art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69
La modifica del termine ex art. 327 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della novella.
art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
La riduzione della sospensione feriale si applica alle impugnazioni relative a decisioni pubblicate o notificate dal 1 gennaio 2015.
Massime di principio
- In materia di confisca antimafia, il terzo che vanti diritti reali sul bene confiscato deve far valere la propria pretesa davanti al giudice dell'esecuzione penale, non mediante autonoma azione civile di accertamento della proprietà, quando il contrasto sostanziale è tra il terzo e lo Stato subentrato per effetto della confisca.
- La tutela del terzo estraneo alla prevenzione patrimoniale presuppone la prova dell'anteriorità del titolo rispetto al sequestro/confisca e della buona fede o affidamento incolpevole, inteso come assenza di collegamento con l'attività illecita del proposto.
- La confisca antimafia non estingue automaticamente i preesistenti diritti reali dei terzi, ma la loro opponibilità deve essere verificata nelle forme dell'incidente di esecuzione penale, per evitare di vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato.
- Se la domanda civile presuppone un accertamento già riservato al giudice dell'esecuzione penale, le censure sull'omessa pronuncia su proprietà, rivendica o accessione risultano assorbite.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata se la parte intimata si costituisce e svolge difese nel merito, realizzandosi il raggiungimento dello scopo dell'atto.
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