Sentenza n. 11158/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di reclutamento nel ruolo di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta non idoneità fisica, nonché clausole del bando e successivi atti di scelta e assegnazione della sede
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proveniente dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario dei vigili del fuoco, aveva partecipato alla procedura per l’assunzione di 200 operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il bando prevedeva che i candidati fossero sottoposti agli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dall’art. 1 del d.m. 166/2019, relativi al personale che espleta funzioni operative, anziché a quelli dell’art. 2, relativi ai ruoli tecnico-professionali. Sottoposto ad accertamento medico, il ricorrente era stato dichiarato non idoneo per la pregressa microdiscectomia e artrodesi cervicale con presenza di cage intersomatico ed era stato conseguentemente escluso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 166/2019, dell’art. 12, comma 2, d.l. 69/2023 e dell’art. 70 d.lgs. 217/2005, nonché degli artt. 1, 3 e 97 Cost., sostenendo che il bando avesse applicato requisiti fisici inconferenti ed eccedenti rispetto alle mansioni proprie dell’operatore, di natura tecnico-amministrativa. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità, poiché la commissione si sarebbe limitata a rilevare l’esistenza dell’intervento chirurgico senza accertare concretamente l’incidenza dell’innesto sulla capacità funzionale. Il Ministero ha eccepito la tardività dell’impugnazione delle clausole del bando e ha sostenuto che la condizione fisica fosse incompatibile anche con le mansioni di operatore, in ragione delle posture da videoterminalista e dell’eventuale impiego in emergenze. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, gli atti concernenti la scelta e l’assegnazione delle sedi agli altri candidati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo tempestiva l’impugnazione delle clausole del bando proposta unitamente all’atto applicativo lesivo, cioè al provvedimento di esclusione. Nel merito ha richiamato precedenti della stessa Sezione, secondo cui i requisiti fisici richiesti al personale operativo non possono essere automaticamente estesi agli operatori, le cui mansioni rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio prevista dall’art. 70 d.lgs. 217/2005. L’amministrazione può selezionare il personale destinato ai servizi di soccorso sulla base di specifici requisiti psico-fisici, ma tali requisiti devono essere correlati alle mansioni effettivamente svolte; l’art. 12, comma 2, d.l. 69/2023 non autorizza la deroga ai requisiti propri dei ruoli tecnico-professionali. Poiché il Ministero aveva sostenuto che la condizione fisica fosse incompatibile anche con il ruolo di operatore, il TAR ha disposto una verificazione. La Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare ha accertato che la presenza della placca cervicale poteva costituire un grave pericolo in condizioni di impiego operativo, caratterizzate da posture estreme ed elevati carichi, ma non in condizioni di impiego d’ufficio; ha quindi concluso per l’idoneità del candidato al ruolo di operatore. Il giudice ha ritenuto che l’esclusione non fosse supportata da adeguata istruttoria né da congrua motivazione e ha annullato il provvedimento di esclusione. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, pari a 500 euro, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, Allegato A, punto 7, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Microdiscectomia e artrodesi cervicale per via anteriore con presenza di cage intersomatico
La previsione riguarda i requisiti di idoneità del personale che espleta funzioni operative e non può essere automaticamente applicata al personale del ruolo di operatore, destinato a mansioni tecnico-amministrative.
art. 2, commi 1 e 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
I requisiti di idoneità applicabili ai ruoli tecnico-professionali devono essere parametrati alle mansioni d’ufficio proprie dell’operatore.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Le mansioni dell’operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono di natura tecnico-amministrativa e d’ufficio, non assimilabili alle funzioni operative di soccorso.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione non autorizza l’assunzione degli operatori in deroga ai requisiti previsti dall’art. 2 del d.m. 166/2019 né consente di applicare loro i requisiti propri del personale operativo.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base processuale per disporre la verificazione medico-legale finalizzata ad accertare l’idoneità del candidato alle mansioni di operatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- I requisiti psico-fisici per l’accesso a un ruolo pubblico devono essere correlati alle mansioni concretamente attribuite al ruolo e non possono essere automaticamente estesi da una qualifica operativa, caratterizzata da attività di soccorso e da elevati carichi fisici, a una qualifica tecnico-amministrativa con mansioni d’ufficio.
- L’amministrazione non può fondare il giudizio di non idoneità sulla mera presenza di un pregresso intervento chirurgico o di un dispositivo medico, senza accertare in concreto l’incidenza della condizione sulla capacità di svolgere le specifiche mansioni del posto messo a concorso.
- Quando l’amministrazione sostiene che una condizione fisica incompatibile con le mansioni operative impedisca anche lo svolgimento di mansioni d’ufficio, tale incompatibilità deve essere dimostrata mediante un’adeguata istruttoria medico-legale e una motivazione congrua, specifica e riferita alle concrete attività del ruolo.
- L’impugnazione delle clausole del bando che determinano una lesione non immediata è tempestiva se proposta insieme all’impugnazione dell’atto applicativo che rende attuale e concreta la lesione, come il provvedimento di esclusione.
- La disciplina speciale della procedura di reclutamento non consente, in assenza di una specifica base normativa, di applicare ai ruoli tecnico-professionali requisiti fisici previsti per il personale operativo né di derogare ai requisiti propri del ruolo sulla base della sola natura straordinaria della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →