Sentenza del 17/05/2017 n. 12249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la definizione agevolata prevista dall'art. 12 della Legge n. 289/2002 non fosse applicabile alle cartelle relative a tasse automobilistiche regionali per gli anni 1996 e 1998. Tali tributi, infatti, dal 1° gennaio 1993 erano stati attribuiti alle Regioni e avevano natura non erariale. Secondo l'Ufficio, la sanatoria prevista per i tributi statali non poteva quindi estendersi alle tasse automobilistiche, per le quali occorreva un apposito provvedimento regionale o la specifica disciplina prevista dall'art. 5-quinquies del D.L. n. 282/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. È stato quindi ritenuto legittimo il diniego della definizione agevolata richiesta ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 289/2002. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
La disposizione si applica esclusivamente a determinate cartelle relative a tributi erariali, come IRPEF, ILOR e IRAP, iscritti in ruoli emessi da uffici statali. Non è applicabile alle cartelle relative a tasse automobilistiche regionali.
Legge n. 289 del 2002, art. 13
La definizione agevolata dei tributi locali e degli altri tributi non erariali è rimessa a uno specifico provvedimento del legislatore regionale. In assenza di tale provvedimento, il contribuente non può avvalersi automaticamente della sanatoria statale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1
Dal 1° gennaio 1993 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, che assume la natura di tassa automobilistica regionale e di tributo proprio derivato della Regione.
D.L. n. 282 del 2002, art. 5-quinquies
Prevede una specifica disciplina di definizione agevolata per le cartelle relative alle tasse automobilistiche; la relativa sanatoria non può essere sostituita dalla disciplina generale prevista dall'art. 12 della Legge n. 289/2002.
D.P.R. n. 39 del 1953
Testo normativo di riferimento per la disciplina della tassa automobilistica, richiamato in relazione alla trasformazione della tassa in tributo automobilistico regionale.
Massime di principio
- Per stabilire se una sanatoria fiscale statale sia applicabile, occorre verificare la natura del tributo: le definizioni agevolate rivolte ai tributi erariali non si estendono automaticamente ai tributi regionali o locali.
- La tassa automobilistica relativa a periodi successivi al trasferimento alle Regioni ha natura regionale; pertanto, una sanatoria statale richiede una previsione normativa espressa e non può essere applicata per analogia.
- Quando la legge prevede una disciplina speciale per una determinata categoria di tributi, come le tasse automobilistiche, deve essere utilizzata quella disciplina e non una definizione agevolata generale.
- Per i tributi regionali o locali è necessario verificare l'eventuale adozione di un provvedimento regionale di condono o definizione agevolata; in sua assenza, l'adesione a una sanatoria statale è inefficace.
- Il fatto che una cartella sia stata affidata alla riscossione nazionale non modifica la natura del tributo sottostante: rileva l'ente titolare del tributo e la relativa disciplina normativa.
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