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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - della nota prot. 19.11.2019, n.136289, notificata in data 25.11.2019, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di contenzioso edilizio per opere eseguite senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica e rispetto del vincolo idrogeologico, disponendo contestualmente la non agibilità dell'immobile, con contestuale invito a regolarizzare i pretesi abusi entro 90 giorni e diffida dall'utilizzare gli immobili; per quanto occorrer possa: - della comunicazione di violazione edilizia prot. 6.5.2019, n. 55176, della Polizia Municipale del Comune di Pistoia; - di ogni altro atto presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, dichiarazione di inagibilità delle porzioni abusive e diffida al loro utilizzo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale con cui le era stato comunicato l'avvio di un procedimento relativo al mutamento di destinazione d'uso di un annesso agricolo in unità abitativa e alla realizzazione di ulteriori opere interne ed esterne, asseritamente eseguite senza titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e rispetto del vincolo idrogeologico. La nota disponeva inoltre la non agibilità delle porzioni abusive e diffidava dall'utilizzo degli immobili. In via preliminare, la ricorrente ha contestato la legittimità dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di inagibilità. Ha inoltre dedotto censure riguardanti i profili edilizi, paesaggistici e idraulici delle opere contestate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile soltanto nella parte relativa alla dichiarazione di inagibilità e al divieto di utilizzazione dell'immobile, ravvisando negli ulteriori profili dell'atto una comunicazione interlocutoria di avvio del procedimento, priva di immediata lesività. Nel merito, ha respinto la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento di inagibilità. Il potere di dichiarare l'inagibilità di immobili insalubri, previsto dagli artt. 222 del testo unico delle leggi sanitarie e 26 del d.P.R. 380/2001, pur essendo tipizzato e non extra ordinem, presenta carattere d'urgenza in ragione della finalità di prevenire pericoli per la salute; ricorre pertanto la particolare esigenza di celerità che consente di omettere la comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 241/1990. Le censure relative agli aspetti edilizi e paesaggistici sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro una mera comunicazione non immediatamente lesiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 222 t.u. leggi sanitarie

    Attribuisce il potere di dichiarare l'inagibilità di immobili insalubri; tale potere è stato qualificato come tipizzato e caratterizzato da esigenze di urgenza.

  • art. 26 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale ulteriore base normativa del potere di dichiarare l'inagibilità degli immobili.

  • art. 7, comma 1, l. 241/1990

    Consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento quando sussistono particolari esigenze di celerità; il giudice ha ritenuto integrato tale presupposto per il procedimento di inagibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inagibilità di un immobile insalubre, adottata per prevenire pericoli per la salute, costituisce esercizio di un potere tipizzato ma connotato da urgenza e non richiede necessariamente la previa comunicazione di avvio del procedimento quando ricorrono particolari esigenze di celerità ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 241/1990.
  • La comunicazione di avvio di un procedimento sanzionatorio edilizio, paesaggistico o idraulico, in quanto atto interlocutorio e preparatorio privo di effetti lesivi immediati, non è autonomamente impugnabile; sono invece immediatamente contestabili le autonome statuizioni lesive eventualmente contenute nello stesso atto, come la dichiarazione di inagibilità e il divieto di utilizzazione dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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