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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12755/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di cocaina (art. 74 DPR 309/1990). Due censure principali: 1) insufficiente gravità indiziaria, per la brevità e limitatezza delle intercettazioni a carico del ricorrente (periodo 21/05/2021-02/09/2021), l'assenza di contestazioni per i cd. "reati-fine" e la mancata conferma da parte di collaboratori di giustizia; 2) carenza delle esigenze cautelari: la prognosi di pericolo di reiterazione sarebbe stata dedotta ingiustificatamente da un unico precedente per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale del 27/01/2018, reati non della stessa specie e non tra quelli di maggiore allarme sociale ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., e la presunta gravità intrinseca della condotta è incongruente rispetto alla breve durata dell'apporto partecipativo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili, in gran parte, le censure dirette a rimettere in discussione profili di fatto valutati dal giudice di merito; ha ritenuto invece adeguata e coerente la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri, ricostruendo l'esistenza di un'associazione strutturata per il traffico di ingenti quantitativi di cocaina e l'apporto stabile del ricorrente quale responsabile del trasporto/distribuzione. La Corte ha richiamato il principio per cui il patto associativo può emergere da "facta concludentia" (contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti ecc.) e che la commissione di reati-fine non è necessaria per configurare l'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congruente la valutazione di pericolosità e l'insufficienza di misure meno afflittive; ha confermato la misura cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che il patto associativo può desumersi anche da comportamenti di fatto ("facta concludentia") e non richiede necessariamente la commissione di reati-fine per essere configurata.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Previsione di aggravanti per talune circostanze inerenti i delitti in materia di stupefacenti; nel caso concreto l'associazione è stata ritenuta aggravata ai sensi di tale disposizione.

  • Codice penale, art. 416-bis (richiamato art. 416-bis.1)

    Aggravante per finalità mafiose/metodo mafioso: la Corte segnala che tale aggravante è stata esclusa nel caso specifico.

  • Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    Richiamato dalla difesa come riferimento ai reati di maggior allarme sociale ai fini della valutazione della pericolosità; la Corte sottolinea però che l'apprezzamento della pericolosità è di merito e può fondarsi su più elementi concreti oltre ai precedenti penali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono limitate le censure che chiedono una riconsiderazione dei fatti e delle prove: la valutazione degli elementi probatori in materia cautelare è riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o travisamento
  • Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è indispensabile la contestazione o la prova di reati-fine: possono essere decisivi i "facta concludentia" (intercettazioni, contatti ripetuti, viaggi per rifornimento, basi logistiche, divisione dei compiti, sequestri)
  • Le intercettazioni, i servizi di osservazione e i sequestri, se coerentemente motivati e collegati, possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria e per la misura cautelare
  • La presenza di un precedente penale, anche se non omogeneo con il reato contestato, può concorrere alla valutazione della pericolosità ma non è di per sé sufficiente: deve inserirsi in un quadro probatorio complessivo che dimostri l'inserimento in un contesto criminale organizzato
  • La scelta della custodia in carcere richiede motivazione specifica che dimostri l'insufficienza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) per prevenire il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
  • I provvedimenti cautelari devono contenere una motivazione logica e puntuale che colleghi gli elementi probatori alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari: se presente, tale motivazione è generalmente insindacabile in Cassazione

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