Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota recante «Risposta alla diffida dell’Aurora S.r.l. in merito al procedimento cui all’Avviso esplorativo del 28/06/2023 per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego di Vibo Valentia e al procedimento instaurato dalla Regione Calabria per il trasferimento al Comune di Vibo Valentia delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto di detto immobile» del 7 marzo 2025; 2) di tutti gli atti resi nell’ambito del suddetto procedimento nelle sole parti in cui risultano lesivi degli interessi della Ricorrente, e in particolare: - della determinazione dirigenziale n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui approva i verbali n. 4 e n. 5 della Commissione nominata per l’individuazione dell’immobile e lascia intendere che la Ricorrente abbia partecipato a un sopralluogo con le Amministrazioni intimate e che le Parti abbiano individuato oggetto e prezzo del contratto diversi da quelli originariamente proposti; - dei verbali della Commissione n. 4 e n. 5 nelle parti che sono specificamente meglio individuate nel corpo del presente atto; - di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; 3) del verbale di deliberazione della Giunta comunale iscritto nel registro delle deliberazioni n. 102 del 15 aprile 2025, recante «PNRR M5C1-Intervento 1.1- Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407/2021 e DGR n. 32/2024 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Schema di Accordo con il Comune di Vibo Valentia e Schema di modello di autodichiarazione di cui alla DGR n. 81/2024 –Riqualificazione Immobile Comunale da adibire a sede del Centro per l’impiego.-CUP: E45B25000210006-»; 4) di ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, ivi inclusi, ove occorra: - «il parere negativo sull’acquisizione dell’immobile individuato di cui alla determinazione dirigenziale n. 623 del 22.03.2024 redatto dal Responsabile Unico del Progetto pro tempore sulla scorta degli esiti della perizia giurata di cui al punto precedente [dell’Ingegnere Francesco Dattilo: n.d.r.], dal quale il RUP propone come alternativa un immobile di proprietà comunale denominato ‘ex Terminal Bus’, che potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata, in quanto rispondente alle normative edilizie e urbanistiche vigenti, garantendo la sicurezza e la funzionalità richiesta per l’allestimento del nuovo Centro per l’impiego chiedendone il sopralluogo congiunto con il Datore di lavoro» (quest’ultimo parere è così individuato nel verbale di deliberazione n. 102 sub 3); ove esso non coincidesse con la nota gravata sub 1 è da ritenersi sconosciuto alla Ricorrente: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, che già da qui si formulano); - il verbale di sopralluogo congiunto durante il quale – si apprende sempre dal verbale di deliberazione n. 102 innanzi detta – si sarebbe stabilito «di procedere alla redazione di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, trasmesso alla Regione Calabria in data 18 marzo 2025 con note prot. n. 1648-2 e 1649-3» (il verbale e le note sono tutti sconosciuti: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza); - il progetto di fattibilità Tecnico Economica redatto dal Tecnico interno al Comune di Vibo Valentia, Geom. Vincenzo Romeo; - il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consegnato in data 11 aprile 2025 con prot. n. 22109 dall’ing. Pasquale Contartese, nominato con determinazione dirigenziale n. 864 del 10 aprile 2025; - il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 aprile 2025; - i «nuovi accordi» intercorsi con la Regione; - «gli allegati che sono parte integrante alla Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 4 marzo 2024 e trasmessi con nota regionale acquisita al protocollo comunale col n. 0020297 del 15 aprile 2024: a) A_PNRR schema di Accordo tra Amministrazioni; b) A1_PNRR modello di autodichiarazione riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell’immobile nominato Terminal Bus al fine di dare ulteriore attuazione immediata alle attività e alla linea di intervento adeguamento infrastrutturale della sede del CPI previste nel Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024»; l’esistenza e i contenuti essenziali degli atti elencati sub 4) sono ricavati dalla Deliberazione n. 102; il loro contenuto integrale è, però, sconosciuto: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; 5) di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; atto, quest’ultimo, non conosciuto e di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; e per la condanna delle PP.AA. intimate, ciascuna per la sua competenza, in via principale, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile di proprietà della Ricorrente consistente in tre immobili accorpati in un’unica unità funzionale, siti in Vibo Valentia al Corso Umberto I, n. 127 e Via Caterina Gagliardi, nn. 7 e 9, contraddistinti nei libri catastali al foglio di mappa n. 33, p.lla 778 sub 1101, nonché p.lla 1010 sub 1, di superficie pari a 1392 mq (di cui 827 mq al piano terra e 562 al piano seminterrato, più portico di esclusiva proprietà di mq. 150), al foglio 33, particella 1010, sub 1, Via Caterina Gagliardi, piano terra mq. 835, foglio 33, sempre via Caterina Gagliardi particella 1010, sub 9, mq. 211 alle condizioni, ai termini ed al prezzo proposti nell’offerta; in subordine, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, a convocare la Ricorrente per una eventuale e condivisa riduzione della superficie da acquistare e del relativo prezzo di vendita, nonché al risarcimento del danno subito; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L’Aurora S.r.l. il 10 luglio 2025: 1) della nota prot. n. 1922/2025 del 13 gennaio 2025 recante «Piano regionale straordinario Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 2019 e ss.mm. di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 – invio parere sulla perizia giurata dell’Immobile sito in Corso Umberto I di cui alla determinazione dirigenziale n. 723 del 22 marzo 2024», a firma del Responsabile SUE, architetto Petruzza, e del Dirigente del 4° Settore del Comune di Vibo Valentia, architetto Nocita; 2) di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, ivi incluse le note regionali prot. n. 402669 del 18 giugno 2024 e prot. n. 402669 del 17 luglio 2024 con allegati i verbali di incontro con il Comune di Vibo Valentia menzionate nella nota impugnata sub 1); 3) nonché, ove occorra, della nota recante «Risposta alla diffida dell’Aurora S.r.l. in merito al procedimento cui all’Avviso esplorativo del 28/06/2023 per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego di Vibo Valentia e al procedimento instaurato dalla Regione Calabria per il trasferimento al Comune di Vibo Valentia delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto di detto immobile» del 7 marzo 2025; 4) di tutti gli atti resi nell’ambito del suddetto procedimento nelle sole parti in cui risultano lesivi degli interessi della Ricorrente, e in particolare: - della Determinazione dirigenziale n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui approva i Verbali n. 4 e n. 5 della Commissione nominata per l’individuazione dell’immobile da destinare a Centro per l’Impiego e lascia intendere che la Ricorrente abbia partecipato a un sopralluogo con le Amministrazioni resistenti e che le Parti abbiano individuato oggetto e prezzo del contratto diversi da quelli originariamente proposti; - dei verbali della Commissione n. 4 e n. 5 nelle parti che sono specificamente meglio individuate nel corpo del ricorso introduttivo (già docc. 3 e 4); - di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; 5) del verbale di deliberazione della Giunta comunale iscritto nel Registro delle deliberazioni n. 102 del 15 aprile 2025, recante «PNRR M5C1-Intervento 1.1- Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407/2021 e DGR n. 32/2024 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Schema di Accordo con il Comune di Vibo Valentia e Schema di modello di autodichiarazione di cui alla DGR n. 81/2024 –Riqualificazione Immobile Comunale da adibire a sede del Centro per l’impiego.-CUP: E45B25000210006-» ; 6) di ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza, ivi inclusi, ove occorra: - il verbale di sopralluogo del sito proposto in alternativa all’immobile della Ricorrente, durante il quale – si apprende sempre dal Verbale di deliberazione n. 102 innanzi detta – si sarebbe stabilito «di procedere alla redazione di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, trasmesso alla Regione Calabria in data 18 marzo 2025 con note prot. n. 1648-2 e 1649-3» (il verbale e le note sono tutti sconosciuti: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza); - il progetto di fattibilità Tecnico Economica redatto dal Tecnico interno al Comune di Vibo Valentia, Geom. Vincenzo Romeo; - il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consegnato in data 11 aprile 2025 con prot. n. 22109 dall’ing. Pasquale Contartese, nominato con determinazione dirigenziale n. 864 del 10 aprile 2025; - il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 aprile 2025; - i «nuovi accordi» intercorsi con la Regione; - «gli allegati che sono parte integrante alla Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 4 marzo 2024 e trasmessi con nota regionale acquisita al protocollo comunale col n. 0020297 del 15 aprile 2024: a) A_PNRR schema di Accordo tra Amministrazioni; b) A1_PNRR modello di autodichiarazione riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell’immobile nominato Terminal Bus al fine di dare ulteriore attuazione immediata alle attività e alla linea di intervento adeguamento infrastrutturale della sede del CPI previste nel Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024»; l’esistenza e i contenuti essenziali degli atti elencati sub 4) sono ricavati dalla Deliberazione n. 102; il loro contenuto integrale è, però, sconosciuto: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; 7) di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; atto, quest’ultimo, non conosciuto e di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza. Tutti gli atti elencati sub 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio perché conosciuti dalla Ricorrente in data anteriore a quella di acquisizione della nota (parere) qui impugnata; pertanto, la relativa impugnazione è (ri)proposta, ove occorra, nelle parti in cui i relativi vizi di legittimità derivano dalla illegittimità della nota sub 1); e per la condanna delle PP.AA. resistenti, ciascuna per la sua competenza, in via principale, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile di proprietà della Ricorrente consistente in tre immobili accorpati in un’unica unità funzionale, siti in Vibo Valentia al Corso Umberto I, n. 127 e Via Caterina Gagliardi, nn. 7 e 9, contraddistinti nei libri catastali al foglio di mappa n. 33, p.lla 778 sub 1101, nonché p.lla 1010 sub 1, di superficie pari a 1392 mq (di cui 827 mq al piano terra e 562 al piano seminterrato, più portico di esclusiva proprietà di mq. 150), al foglio 33, particella 1010, sub 1, Via Caterina Gagliardi, piano terra mq. 835, foglio 33, sempre via Caterina Gagliardi particella 1010, sub 9, mq. 211 alle condizioni, ai termini ed al prezzo proposti nell’offerta; in subordine, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, a convocare la Ricorrente per una eventuale e condivisa riduzione della superficie da acquistare e del relativo prezzo di vendita, nonché al risarcimento del danno subito. 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L’Aurora S.r.l. il 28 ottobre 2025: per l’annullamento 1) della determinazione n. 1890 del 29 luglio 2025, recante «PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europeanext Generation EU- Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) ed attività connesse – Affidamento incarico - Impegno spesa € - - CUP: E45B25000210006-- CIG: B7B8F64E42-»; 2) dell’«accordo siglato ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, trasmesso con protocollo n. 475416 del 27/06/2025 tra la Regione Calabria Dipartimento Lavoro, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Cittadella Regionale, viale Europa Loc. Germaneto, Codice Fiscale 80002770792 e Partita I.V.A.02205340793, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale Dott. Fortunato Varone nato a Catanzaro il 21/02/1977 e il Comune di Vibo Valentia, con sede e domicilio fiscale in Vibo Valentia, Piazza Martiri D'Ungheria – Codice fiscale e Partita I.V.A. 00302030796, legalmente rappresentata dal Sindaco Dott. Vincenzo Francesco Romeo nato a Vibo Valentia il 10/07/1955», repertorio n. 3252 del 30 giugno 2025, ex adverso versato agli atti il 3 ottobre u.s.; 3) della determinazione comunale n. 2285 del 16 settembre 2025, recante «PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europea- next Generation EU- Determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – dei servizi tecnici per la redazione della Relazione Geologica ed eventuali indagini sui siti interessati all’attuazione del Piano Regionale Straordinario Potenziamento Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n.74 del 2019 e ss.mm. ii. – Centro per l’Impiego del Comune di Vibo Valentia – Impegno Spesa - CUP: E45B25000210006--CIG: B8214246DC»; 4) della determinazione comunale n. 2356 del 24 settembre 2025, recante «PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europea- next Generation EU- Determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – del Servizio Prove per verifica statica sul sito interessato all’attuazione del Piano Regionale Straordinario Potenziamento Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n.74 del 2019 e ss.mm.ii. – Centro per l’Impiego del Comune di Vibo Valentia – Impegno Spesa - CUP: E45B25000210006-- CIG: B8498912E4»; 5) di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; in argomento, dalle determinazioni e dall’accordo ex art. 15 cit., sopra 3 elencati e gravati, si apprende soltanto che il finanziamento concesso al Comune di Vibo Valentia risulta essere «quale impegno finanziario massimo regionale […] pari a euro 1.990.000,00 di quadro economico»; i relativi atti non sono conosciuti e, pertanto, si chiede sin d’ora l’acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; 6) della determinazione comunale n. 2627 del 22 ottobre 2025, recante «PNRR – M5C1 – investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’impiego– Finanziato dall’Unione Europea- next Generation EU- Determina a contrarre per affidamento incarico ai sensi dell’art. 50 comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 – dei servizi tecnici per il collaudo statico in corso d’opera e collaudo tecnico amministrativo sui siti interessati ai fini dell’attuazione del Piano Regionale Straordinario Potenziamento Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n.74 del 2019 e ss.mm. ii. – Centro per l’Impiego del Comune di Vibo Valentia – Impegno Spesa - CUP: E45B25000210006-- CIG: B8AB6D265F»; 7) di ogni atto ad essi presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza; 8) nonché tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i (primi) motivi aggiunti. Segnatamente: della nota recante «Risposta alla diffida dell'Aurora S.r.l. in merito al procedimento cui all'Avviso esplorativo del 28/06/2023 per l'individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l'impiego di Vibo Valentia e al procedimento instaurato dalla Regione Calabria per il trasferimento al Comune di Vibo Valentia delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto di detto immobile» del 7 marzo 2025; di tutti gli atti resi nell'ambito del suddetto procedimento nelle sole parti in cui risultano lesivi degli interessi della Ricorrente, e in particolare: - della Determinazione dirigenziale n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui approva i Verbali n. 4 e n. 5 della Commissione nominata per l'individuazione dell'immobile da destinare a Centro per l'Impiego e lascia intendere che la Ricorrente abbia partecipato a un sopralluogo con le Amministrazioni resistenti e che le Parti abbiano individuato oggetto e prezzo del contratto diversi da quelli originariamente proposti; - dei verbali della Commissione n. 4 e n. 5 nelle parti che sono specificamente meglio individuate nel corpo del ricorso introduttivo; - di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza; del verbale di deliberazione della Giunta comunale iscritto nel Registro delle deliberazioni n. 102 del 15 aprile 2025, recante «PNRR M5C1-Intervento 1.1- Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407/2021 e DGR n. 32/2024 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico e Schema di Accordo con il Comune di Vibo Valentia e Schema di modello di autodichiarazione di cui alla DGR n. 81/2024 - Riqualificazione Immobile Comunale da adibire a sede del Centro per l'impiego.-CUP:E45B25000210006-»; di ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza, ivi inclusi, ove occorra: - il verbale di sopralluogo del sito proposto in alternativa all'immobile della Ricorrente, durante il quale - si apprende sempre dal Verbale di deliberazione n. 102 innanzi detta - si sarebbe stabilito «di procedere alla redazione di un Progetto di fattibilità Tecnico Economica, trasmesso alla Regione Calabria in data 18 marzo 2025 con note prot. n. 1648-2 e 1649-3» (il verbale e le note sono tuttora sconosciuti: donde la richiesta di acquisizione e la riserva di produrre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza); - il progetto di fattibilità Tecnico Economica redatto dal Tecnico interno al Comune di Vibo Valentia, Geom. Vincenzo Romeo; - il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consegnato in data 11 aprile 2025 con prot. n. 22109 dall'ing. Pasquale Contartese, nominato con determinazione dirigenziale n. 864 del 10 aprile 2025; - il verbale di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 aprile 2025; - i «nuovi accordi» intercorsi con la Regione; - «gli allegati che sono parte integrante alla Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 4 marzo 2024 e trasmessi con nota regionale acquisita al protocollo comunale col n. 0020297 del 15 aprile 2024: a) A_PNRR schema di Accordo tra Amministrazioni; b) A1_PNRR modello di autodichiarazione riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento dell'immobile nominato Terminal Bus al fine di dare ulteriore attuazione immediata alle attività e alla linea di intervento adeguamento infrastrutturale della sede del CPI previste nel Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024»; l'esistenza e i contenuti essenziali degli atti appena elencati sono ricavati dalla Deliberazione n. 102; il loro contenuto integrale è sconosciuto: donde la reiterata richiesta di acquisizione e la riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza; di ogni eventuale nota e/o provvedimento regionale volto a trasferire i fondi di esecuzione del D.G.R. n. 407 del 25.08.2021 ai sensi del Decreto M.L.P.S. n. 74/2019; atti, questi ultimi, non conosciuti e di cui si chiede sin d'ora l'acquisizione con riserva di produrre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza; della nota prot. n. 1922/2025 del 13 gennaio 2025 recante «Piano regionale straordinario Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del Lavoro ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 2019 e ss.mm. di cui alla DGR n. 407/2021 e successiva DGR n. 32/2024 - invio parere sulla perizia giurata dell'Immobile sito in Corso Umberto I di cui alla determinazione dirigenziale n. 723 del 22 marzo 2024», a firma del Responsabile SUE, architetto Petruzza, e del Dirigente del 4° Settore del Comune di Vibo Valentia, architetto Nocita; di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione della Ricorrente, con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza, ivi incluse le note regionali prot. n. 402669 del 18 giugno 2024 e prot. n. 402669 del 17 luglio 2024 con allegati i verbali di incontro con il Comune di Vibo Valentia menzionate nella nota prot. n. 1922; e per la condanna delle PP.AA. resistenti, ciascuna per la sua competenza, in via principale, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile di proprietà della Ricorrente consistente in tre immobili accorpati in un’unica unità funzionale, siti in Vibo Valentia al Corso Umberto I, n. 127 e Via Caterina Gagliardi, nn. 7 e 9, contraddistinti nei libri catastali al foglio di mappa n. 33, p.lla 778 sub 1101, nonché p.lla 1010 sub 1, di superficie pari a 1392 mq (di cui 827 mq al piano terra e 562 al piano seminterrato, più portico di esclusiva proprietà di mq. 150), al foglio 33, particella 1010, sub 1, Via Caterina Gagliardi, piano terra mq. 835, foglio 33, sempre via Caterina Gagliardi particella 1010, sub 9, mq. 211 alle condizioni, ai termini ed al prezzo proposti nell’offerta, nonché per il risarcimento del danno; in subordine, a disporre (almeno) per la rinnovazione della Perizia giurata e, comunque, a convocare la Ricorrente per una eventuale e condivisa riduzione della superficie da acquistare e del relativo prezzo di vendita, nonché al risarcimento del danno subito.

Giustizia amministrativa202500589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di acquisto dell'immobile proposto per il Centro per l'Impiego, atti presupposti e successivi, nonché atti relativi alla scelta dell'immobile comunale denominato Ex Terminal Bus

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva partecipato all'avviso esplorativo comunale per l'individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l'Impiego, proponendo la vendita di un proprio immobile. Dopo che la commissione lo aveva inizialmente ritenuto idoneo, il Comune, sulla base degli esiti di una perizia giurata, comunicava di non voler procedere all'acquisto, rilevando difformità rispetto al titolo edilizio originario e l'assenza di documentazione relativa ai calcoli strutturali. La ricorrente impugnava il diniego, la deliberazione comunale che individuava quale soluzione alternativa l'immobile comunale Ex Terminal Bus, il parere negativo del RUP e gli ulteriori atti adottati per la realizzazione del nuovo Centro per l'Impiego, deducendo incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale, violazione dei principi di buon andamento, correttezza e leale collaborazione, erronea interpretazione dell'avviso esplorativo e dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, nonché illegittimità derivata degli atti successivi. Sosteneva che le difformità fossero lievi e sanabili, che l'immobile fosse commerciabile e che la documentazione catastale e i titoli edilizi successivi dimostrassero la regolarità dello stato dei luoghi. Chiedeva inoltre la rinnovazione della perizia, la stipula della compravendita, in subordine la convocazione per una riduzione della superficie e del prezzo, e il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al superamento dei limiti dimensionali e ha deciso la causa senza ulteriori acquisizioni istruttorie, ritenendo il quadro probatorio sufficiente. Nel merito ha respinto le censure relative al diniego di acquisto. L'avviso aveva natura espressamente esplorativa e non vincolante: non costituiva offerta al pubblico né promessa di acquisto e non obbligava il Comune a concludere la procedura o a stipulare il contratto. L'amministrazione conservava quindi ampia discrezionalità nel valutare la convenienza e la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile. La perizia aveva evidenziato difformità dello stato dei luoghi rispetto alla licenza edilizia originaria, riguardanti la posizione del vano scala e dei pilastri, oltre alla mancata reperibilità dei calcoli strutturali. Anche l'astratta commerciabilità del bene o la possibilità di una futura regolarizzazione non obbligavano il Comune ad acquistare un immobile gravato da incertezze urbanistiche ed edilizie. Ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, in presenza di un titolo edilizio reperibile lo stato legittimo deve essere riferito a tale titolo; la planimetria catastale di primo impianto può assumere valore sostitutivo o probatorio solo in via sussidiaria, quando il titolo non sia reperibile o non fosse richiesto, e comunque non sana automaticamente le difformità. Sono state pertanto respinte le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell'avviso. Il TAR ha inoltre ritenuto improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le contestazioni rivolte alla scelta dell'Ex Terminal Bus: una volta riconosciuta la legittimità del mancato acquisto dell'immobile della ricorrente, l'annullamento della soluzione alternativa non avrebbe procurato a quest'ultima alcuna utilità concreta. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa informazione, poiché non sussisteva un obbligo di comunicare ogni esito intermedio della complessa istruttoria e la società era comunque a conoscenza degli approfondimenti sulla regolarità dell'immobile. La domanda risarcitoria è stata rigettata per mancanza dei presupposti dell'art. 2043 c.c. e di un affidamento incolpevole, escluso dalle clausole dell'avviso che ponevano a carico dei partecipanti il rischio della mancata conclusione della procedura e negavano rimborsi o indennizzi. I motivi aggiunti del 28 ottobre 2025, relativi agli atti successivi per la realizzazione del Centro per l'Impiego nell'Ex Terminal Bus, sono stati dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    stato legittimo dell'immobile

    In presenza di un titolo edilizio reperibile, lo stato legittimo dell'immobile è definito dal titolo che ne ha autorizzato la costruzione o l'ultimo intervento edilizio; la planimetria catastale di primo impianto ha valore sostitutivo o probatorio solo in via sussidiaria e non sana automaticamente le difformità rispetto al titolo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente aveva chiesto l'annullamento d'ufficio di una precedente determinazione, ma la sentenza non fonda su tale disposizione una specifica statuizione decisiva.

  • art. 15 l. 241/1990

    Richiamato quale base dell'accordo tra Regione Calabria e Comune, impugnato con i secondi motivi aggiunti; tali censure sono state dichiarate improcedibili per carenza di interesse.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata rigettata perché il comportamento amministrativo è stato ritenuto legittimo e non sussistevano i presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità aquiliana.

  • art. 1336 c.c.

    L'avviso esplorativo escludeva espressamente di costituire un'offerta al pubblico ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Un avviso pubblico qualificato come meramente esplorativo e non vincolante, che escluda espressamente la natura di offerta al pubblico o promessa di acquisto, non obbliga l'amministrazione a concludere la procedura né a stipulare il contratto; il partecipante assume il rischio che la procedura venga interrotta senza diritto a risarcimento, indennizzo o rimborso se previsto dall'avviso.
  • Nell'ambito di una procedura esplorativa finalizzata all'acquisto di un immobile, l'amministrazione conserva il potere discrezionale di interrompere la procedura quando emergano incertezze o difformità edilizie e urbanistiche, anche se il bene sia astrattamente commerciabile o le irregolarità siano potenzialmente sanabili.
  • Ai fini della verifica dello stato legittimo di un immobile, quando il titolo edilizio originario sia reperibile prevale il contenuto di tale titolo; la planimetria catastale di primo impianto può assumere valore sostitutivo o probatorio soltanto in via sussidiaria, quando il titolo non sia reperibile o non fosse richiesto, e non può di per sé sanare difformità edilizie.
  • Non sussiste un obbligo generale dell'amministrazione di comunicare al partecipante ogni singolo esito intermedio di una complessa istruttoria, purché l'interessato sia informato dell'andamento sostanziale del procedimento e della decisione finale, e purché i tempi dell'istruttoria siano congrui e ragionevoli.
  • Quando sia legittimo il diniego di acquisto dell'immobile offerto da un privato, il medesimo privato non conserva un interesse concreto e attuale a contestare la soluzione alternativa successivamente scelta dall'amministrazione, se dall'annullamento di tale soluzione non potrebbe trarre alcuna utilità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.