Sentenza n. 2439/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione - dell'efficacia del provvedimento con il quale è stato comunicato, mediante la pubblicazione, in data 28/10/2025, sul portale Formez, l'esito della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.600 unità nell'area assistenti (codice 02), svoltasi in data 21/10/2025, nella città di Lecce, con il quale il ricorrente ha conseguito il punteggio totale di 24,5 punti (punteggio attualmente contestato perché' ritenuto errato), anziché 25,5 (punteggio ritenuto esatto dall'odierno ricorrente), con riferimento al punto n. 9 del test somministrato al sig. Curci, della busta estratta n. 7, dove era presente il quesito con le relative opzioni di risposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per il quesito n. 9
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo con il punteggio di 24,5/30, ha contestato la valutazione del quesito n. 9 della prova scritta, sostenendo che la risposta da lui indicata fosse corretta alla luce dell'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, e che fosse invece errata la risposta indicata come esatta dall'Amministrazione, corrispondente alla disciplina previgente dell'art. 157 c.p.p. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'esito nella parte contestata e la riassegnazione del punteggio. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, ritenendoli estranei all'iter concorsuale. Ha invece escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che la disciplina delle notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto è oggi contenuta nell'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, e prevede la consegna al difensore senza la facoltà di rifiuto, salvo gli atti indicati dalla stessa disposizione come soggetti a notificazione personale. La risposta scelta dal candidato, secondo cui la notifica è eseguita mediante consegna al difensore, che non può rifiutarla, è stata quindi ritenuta conforme alla disciplina vigente; la risposta dell'Amministrazione è stata invece giudicata corrispondente alla normativa previgente e, pertanto, erronea. Le Amministrazioni sono state onerate di rivalutare la posizione del ricorrente, attribuendo 0,75 punti per la risposta corretta e stornando la decurtazione di 0,25 punti. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
«facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare»
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in sede cautelare quando siano rispettati i termini di notificazione e deposito e siano completi il contraddittorio e l'istruttoria.
art. 157-bis c.p.p.
«In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio»
La disciplina vigente prevede, per gli atti non esclusi dalla disposizione, la consegna della notificazione al difensore senza facoltà di rifiuto, diversamente dalla disciplina previgente.
art. 157 c.p.p.
La disciplina previgente, richiamata nel quesito concorsuale, consentiva al difensore di fiducia di dichiarare di non accettare la notificazione; tale disciplina non era più applicabile alla data della prova.
d.lgs. n. 150/2022
Ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p. e modificato la disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, rilevante per la corretta soluzione del quesito concorsuale.
Massime di principio
- In una prova concorsuale, la risposta deve essere valutata alla luce della disciplina normativa vigente alla data della prova; l'amministrazione non può considerare corretta una risposta fondata su una disposizione superata da una novella legislativa.
- Quando una novella legislativa sostituisce la disciplina applicabile a una fattispecie e introduce una disposizione autonoma, il quesito concorsuale deve essere risolto secondo il testo vigente, salvo che il bando o il quesito stabiliscano diversamente in modo legittimo e conoscibile.
- È illegittima l'attribuzione del punteggio concorsuale fondata su una risposta dell'amministrazione conforme alla disciplina previgente, quando la risposta del candidato risulti invece conforme alla normativa vigente al momento della prova.
- L'amministrazione, accertata l'erroneità della chiave di risposta di un quesito, deve rivalutare la posizione del candidato attribuendo il punteggio spettante e rimuovendo le eventuali penalizzazioni conseguenti alla risposta ritenuta erroneamente errata.
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