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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36487/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 gennaio 2025. Dal testo emerge che il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: veniva censurata la determinazione della pena, ritenuta troppo severa in relazione a una sistematica attività illecita concernente droga cd. "pesante", il diniego delle attenuanti generiche fondato sull'assenza di elementi favorevoli e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e manifestamente infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e comunque manifestamente infondate le censure sulla pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata sospensione condizionale, valorizzando la gravità della condotta, la sistematica attività illecita in materia di droga pesante e la totale assenza di elementi prognostici favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi favorevoli per la personalità dell'imputato o per il fatto, essendo apprezzabile il giudizio complessivo del merito.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; può essere negata in presenza di gravità della condotta e assenza di indici prognostici favorevoli.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso con motivi generici o manifestamente infondati è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a contestare in modo generico la quantificazione della pena o il diniego di benefici senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la gravità del fatto.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi negativa circa la futura commissione di reati, purché il giudizio sia sorretto da elementi concreti quali la gravità della condotta e l'assenza di indicatori favorevoli.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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