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Sentenza

Sentenza n. 472/2026 - Lecce, Sezione 2

per la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione; > nonché per la condanna dell’Inps all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens. – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202400969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione contributiva e dei modelli utilizzati per il calcolo e la liquidazione della pensione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto di accesso e l'esibizione dell'estratto contributivo analitico, del modello Unicarpe o Retr. Pens., o di documentazione equivalente, nonché della certificazione delle retribuzioni effettive e figurative utilizzate per il calcolo della pensione e dell'ultimo modello TE08. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a., oltre all'eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa. Nel corso del giudizio l'INPS ha depositato la documentazione richiesta, dichiarando che essa era stata ostesa il 20 agosto 2024.

La decisione

Il TAR ha preso atto che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta mediante la produzione e l'ostensione del conto calcolato, del modello Retr. Pens. e dei modelli TE08 relativi alla prima liquidazione del 2004 e alla riliquidazione del 19 febbraio 2016. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, poiché l'ostensione è intervenuta solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, con liquidazione di euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Costituiscono il fondamento del diritto di accesso documentale azionato dal pensionato, relativo alla documentazione utilizzata per il calcolo della pensione.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alla tutela giurisdizionale del diritto di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l'amministrazione soddisfa la pretesa ostensiva soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, applicandosi il principio di soccombenza virtuale o causale in ragione del comportamento tenuto nel corso della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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