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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 1182 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ICI - Case di Riposo - Esenzione per le attività sanitarie e assistenziali -Requisiti-Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava l'esenzione ICI per gli anni 2004-2009, sostenendo che l'attività assistenziale fosse in realtà commerciale perché gli ospiti pagavano una retta e l'immobile risultava accatastato in categoria D/4, riferita a case di cura e ospedali con fini di lucro. Contestava inoltre la validità della prova della natura non lucrativa dell'attività e la regolarità della procura conferita al Sindaco per stare in giudizio. La Casa di Riposo sosteneva invece che l'immobile fosse destinato esclusivamente ad attività sanitaria e assistenziale, svolta senza finalità di profitto, come dimostrato da statuto, convenzioni con enti pubblici e bilanci chiusi senza utili.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla procura del Comune, poiché la delibera della Giunta comunale che autorizzava la costituzione in giudizio poteva intervenire anche successivamente, sanando l'irregolarità. Nel merito, ha accolto parzialmente l'impugnazione del Comune per gli anni 2004-2005: per il regime normativo allora vigente l'esenzione richiedeva che l'immobile fosse destinato esclusivamente ad attività assistenziali, requisito che la precedente decisione non aveva adeguatamente considerato. Ha invece confermato l'esenzione per gli anni 2006-2009, ritenendo provato che l'attività sanitaria e assistenziale fosse concretamente svolta con modalità non commerciali e senza finalità di profitto. Non sono state disapplicate le sanzioni e le spese di entrambi i gradi sono state compensate. L'esito è quindi parzialmente favorevole a entrambe le parti, con prevalenza sostanziale della Casa di Riposo per le annualità 2006-2009.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di culto.

    Per gli anni 2004-2005 l'esenzione richiedeva la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività assistenziali o assimilate. Non era sufficiente dimostrare che l'attività non fosse esclusivamente commerciale secondo la formulazione normativa successiva.

  • Legge n. 248/2006

    L'esenzione è stata estesa alle attività indicate dall'art. 7 a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse e, successivamente, a quelle che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    Per il periodo successivo alle modifiche normative, la presenza di modalità parzialmente commerciali o il pagamento di rette non esclude automaticamente l'esenzione, purché sia dimostrato il concreto svolgimento dell'attività istituzionale con modalità non lucrative.

  • Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    Il cumulo delle sanzioni opera quando le violazioni siano unificabili a titolo di concorso o di progressività.

    Nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile la non cumulabilità delle sanzioni, poiché non risultavano un concorso o una progressione tra le violazioni.

  • Art. 12, D.Lgs. n. 472/1997

    La Casa di Riposo ne aveva invocato l'applicazione per ottenere il cumulo giuridico delle sanzioni relative a più annualità, ma la decisione non ha accolto tale impostazione.

  • Statuto del Comune di T., artt. 26 e 28

    La Giunta è competente in materia di liti attive e passive; il Sindaco rappresenta l'ente comunale.

    Quando lo statuto riserva alla Giunta l'autorizzazione alle liti, la procura al Sindaco o al difensore deve essere sostenuta dalla relativa deliberazione. Tuttavia, l'autorizzazione successiva può sanare l'irregolarità processuale.

  • Cassazione n. 2210/2012

    È stata richiamata per affermare che la delibera autorizzativa dell'ente pubblico può intervenire nel corso del giudizio e sanare la carenza originaria.

Massime di principio

  • Per valutare l'esenzione ICI di una casa di riposo occorre distinguere il periodo d'imposta: prima delle modifiche del 2005-2006 era normalmente necessaria la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività assistenziali; successivamente è diventato rilevante anche che l'attività non fosse svolta con modalità esclusivamente commerciali.
  • Il pagamento di rette da parte degli ospiti non dimostra automaticamente la finalità lucrativa. Devono essere valutati complessivamente statuto, convenzioni pubbliche, modalità di gestione, destinazione dei proventi, assenza di distribuzione di utili e concreta natura dei servizi prestati.
  • Il semplice pareggio di bilancio o l'accatastamento dell'immobile in una categoria potenzialmente riferita ad attività lucrative non sono, da soli, decisivi: conta l'attività concretamente esercitata nell'immobile e il suo effettivo assetto economico.
  • L'ente che invoca l'esenzione deve fornire una prova documentale concreta sia della destinazione dell'immobile sia delle modalità non commerciali di svolgimento dell'attività.
  • Per gli enti pubblici, la mancanza iniziale della delibera autorizzativa alla lite può essere sanata se lo statuto attribuisce la competenza all'organo deliberativo e la delibera viene prodotta tempestivamente nel corso del giudizio.
  • La pluralità di annualità o violazioni non comporta automaticamente il cumulo giuridico delle sanzioni: occorre dimostrare i presupposti normativi del concorso, della continuazione o della progressività.

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