Cassazione Penale, Sentenza n. 28006/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (estradando)
La controversia
La Corte di appello aveva accolto la richiesta di estradizione formulata dall'autorità giudiziaria albanese a fini esecutivi, per dare esecuzione a una condanna definitiva a un anno di reclusione per evasione e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il ricorrente deduceva violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto astrattamente sussistenti i presupposti dell'estradizione, nonostante avesse accertato che egli aveva già espiato in Italia, in custodia cautelare, l'intera pena da eseguire. Sosteneva che, a fronte dell'integrale presofferto e della sopravvenuta mancanza di interesse dell'autorità albanese alla consegna, la Corte avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere o comunque negare l'estradizione, in applicazione degli artt. 425 e 705 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che dalla sentenza impugnata emergeva l'integrale espiazione, in forma di custodia cautelare in Italia, della pena di un anno irrogata dalla sentenza albanese definitiva. Ha quindi affermato che tale circostanza costituisce motivo ostativo alla consegna per l'esecuzione della condanna, poiché lo scomputo del presofferto è principio fondamentale dell'ordinamento e diritto fondamentale della persona. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 425 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come base per sostenere che, in assenza di condizioni per l'estradizione per effetto dell'integrale espiazione della pena, dovesse essere dichiarato il non doversi procedere.
art. 705 c.p.p.
Indicata come norma ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione quando la pena da eseguire è già stata integralmente scontata in Italia.
art. 137 c.p.
Richiamato per affermare il principio dello scomputo del presofferto dalla pena da espiare.
art. 138 c.p.
Richiamato insieme all'art. 137 c.p. quale fondamento del principio di scomputo del presofferto e diritto fondamentale della persona.
Massime di principio
- In materia di estradizione esecutiva, l'avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, anche se maturata in custodia cautelare nell'ambito della procedura estradizionale, costituisce motivo ostativo alla consegna.
- Lo scomputo del presofferto dalla pena da eseguire è principio fondamentale dell'ordinamento e deve essere rispettato anche nelle procedure di estradizione verso l'estero.
- Quando la pena già interamente espiata rende residuale o ineseguibile l'obbligo di consegna, la domanda di estradizione non può essere accolta e la decisione favorevole va annullata senza rinvio.
- Ai fini dell'estradizione per l'esecuzione di una condanna, non è sufficiente l'astratta sussistenza del titolo estero se, per effetto del presofferto già maturato, manca in concreto un residuo di pena utile all'esecuzione.
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