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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulla rettifica del reddito di partecipazione del socio defunto nella sas G. di C.T. & C. L'accertamento derivava dalla ricostruzione dei ricavi societari anche mediante l'esame dei conti correnti dei soci, degli amministratori e dei loro familiari. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: il giudizio riguardava il reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, ma era stato celebrato senza la partecipazione della società e di tutti i soci, che costituiscono litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, senza esaminare nel merito la legittimità dell'accertamento bancario, la motivazione per relationem o la deducibilità dei costi. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, affinché il processo venga nuovamente celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Imputazione del reddito delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    L'unitarietà dell'accertamento del reddito della società di persone e la sua automatica imputazione ai soci impongono, di regola, la partecipazione al processo della società e di tutti i soci.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4

    Deduzione dei costi sostenuti dall'impresa anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite nei casi di accertamento presuntivo di maggiori ricavi.

    La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile una percentuale di ricarico del 70% ai costi dichiarati, ma tale questione non è stata esaminata dalla Cassazione per la rilevata nullità processuale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    Presunzione relativa derivante dai dati e dalle notizie acquisiti mediante indagini sui conti bancari.

    Secondo il giudice d'appello, versamenti e prelevamenti sui conti dei soci, amministratori e familiari potevano essere considerati ricavi, salvo prova contraria circa la loro estraneità all'attività d'impresa o la loro corretta contabilizzazione; anche questa questione è rimasta assorbita.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

    Quando la controversia tributaria riguarda elementi comuni all'accertamento della società di persone e dei soci, il processo deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti necessari; in mancanza, il giudizio è nullo.

  • Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    Il ricorso di uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; il giudizio senza tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado.

    Il principio è stato applicato al caso concreto e ha determinato la cassazione della sentenza e il rinvio al primo grado.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al reddito di una società di persone e alla sua imputazione ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari, perché l'accertamento ha natura unitaria.
  • Se il processo si svolge senza uno dei soggetti necessari, il vizio determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase e grado.
  • La nullità processuale impedisce al giudice di legittimità di esaminare le questioni sostanziali sull'accertamento, come l'utilizzo delle movimentazioni bancarie, la motivazione per relationem o la deduzione dei costi.
  • In una situazione analoga, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio oppure, se il vizio è emerso nei gradi successivi, annullare la decisione e rinviare la causa al primo grado.
  • La decisione non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: il contribuente ottiene l'annullamento del processo viziato, ma l'Amministrazione può far valere nuovamente le proprie ragioni nel giudizio riassunto con la partecipazione di tutti i litisconsorti.

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