Cassazione Penale, Sentenza n. 20677/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) chiedeva l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) sostenendo che, se esclusa, il fatto sarebbe stato furto semplice procedibile a querela e quindi si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione della procedibilità per omissione della querela; 2) contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); 3) censurava la liquidazione, in favore della parte civile, delle spese relative al primo grado sostenendo che la parte civile non era comparsa in appello e non aveva presentato nota spese; 4) affermava che la mancata partecipazione della parte civile in appello avrebbe dovuto essere valutata come revoca tacita della costituzione (art. 82 c.p.p. e art. 76 c.p.p.); 5) lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: - Ha confermato la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede perché le barre di alluminio erano temporaneamente esposte per esigenze impellenti e non differibili dei lavori; la presenza degli operai e la videosorveglianza non escludono automaticamente l'aggravante, salvo una sorveglianza specifica ed efficace che impedisca la sottrazione. - Ha escluso la riqualificazione in furto semplice e ha ritenuto applicabile il regime transitorio del d.lgs. n.150/2022, riconoscendo che la costituzione di parte civile, tempestiva e non revocata, poteva valere come manifestazione di volontà punitiva in sostituzione della querela. - Ha dichiarato inammissibile la censura sulla particolare tenuità (art. 131‑bis): la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'esclusione della tenuità valutando l'entità della refurtiva e gli effetti sul prosieguo dei lavori. - Ha ritenuto legittima la liquidazione, in favore della parte civile, delle spese sostenute nel primo grado perché la parte civile si era costituita e aveva svolto attività nel primo grado e aveva proposto appello per chiedere le statuizioni civili che il Tribunale aveva omesso. - Ha negato che la mancata comparizione della parte civile in appello equivalga a revoca tacita della costituzione, applicando il principio di immanenza (art. 76 c.p.p.). - Sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la significativa riduzione della pena in appello e la concessione di benefici (sospensione condizionale e non menzione) dimostrassero che gli elementi favorevoli erano stati valutati; la censura chiedeva solo una diversa valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Conseguenze pratiche: pena ridotta a 1 anno di reclusione e €1.000 di multa; concessi benefici della sospensione condizionale e della non menzione; condanna al risarcimento danni alla parte civile con provvisionale di €400 e rifusione delle spese del primo grado; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto semplice; richiamata per la possibile riqualificazione della condotta qualora fosse esclusa l'aggravante, ma i giudici hanno escluso tale riqualificazione.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede; interpretata come applicabile anche quando la cosa è temporaneamente esposta per esigenze indifferibili dei lavori; la presenza di videosorveglianza o di maestranze non esclude automaticamente l'aggravante se non sussiste una vigilanza specifica ed efficace.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha trasformato talune fattispecie in procedibili a querela; applicato in sede transitoria: la costituzione di parte civile tempestiva e non revocata può essere valorizzata quale espressione della volontà punitiva utile ai fini della procedibilità.
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede valutazione complessa e congiunta di più elementi (modalità, danno, colpevolezza, abitualità) rimessa al giudice di merito salvo motivazione illogica.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; utilizzato per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio e per esaminare le attenuanti generiche.
art. 62‑bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; richiamata nella doglianza ma la Corte ha ritenuto che gli elementi favorevoli erano già stati considerati nella riduzione della pena.
art. 541 cod. proc. pen.
Norma sulla liquidazione delle spese della parte civile; richiamata nella doglianza relativa alla preclusione della liquidazione d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese del primo grado.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Regolamenta la nota spese della parte civile; la Corte ha ricordato che la presentazione della nota non è condizione necessaria per la liquidazione se esiste domanda di rifusione e attività provata nel grado interessato.
art. 76 cod. proc. pen.
Principio di immanenza delle conclusioni: le conclusioni rese in un grado restano valide nei successivi; applicato per escludere che la mancata comparizione in appello equivalga a revoca tacita della costituzione.
art. 82 cod. proc. pen.
Disposizione sulla rinuncia alla querela e revoca; la Corte ha ritenuto che l'assenza della parte civile in appello non integra automaticamente una revoca tacita della costituzione.
art. 523 cod. proc. pen.
Regola la presentazione delle conclusioni in grado di appello; la mancata presentazione non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare rinuncia alla querela quando la parte civile aveva precedentemente proposto appello per le statuizioni civili.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione sulla condanna alle spese per il rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) può sussistere anche quando i beni sono temporaneamente esposti per esigenze non differibili dei lavori: la mera presenza di operai o di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante; occorre invece una vigilanza specifica ed efficace idonea a impedire la sottrazione.
- Quando una fattispecie originariamente procedibile d'ufficio diventa perseguibile a querela per effetto di una modifica normativa (es. d.lgs. n.150/2022), atti come la costituzione di parte civile tempestiva e non revocata possono essere valorizzati come espressione della volontà punitiva ai fini della procedibilità, purché non vi sia revoca espressa.
- La valutazione della particolare tenuità (art. 131‑bis) è un giudizio complesso e composito riservato al giudice di merito: l'incensuratezza dell'imputato o la limitata entità del danno non bastano automaticamente ad integrare la tenuità se il giudice trova ragionevoli effetti pregiudizievoli o maggiori elementi di offensività.
- La parte civile costituita e che abbia svolto attività nel primo grado può ottenere la liquidazione delle spese di quel grado anche se non compare in appello, quando il motivo di appello riguarda proprio le statuizioni civili omesse; la mancata comparizione in appello non equivale automaticamente a rinuncia alla querela o a revoca tacita della costituzione.
- In Cassazione non è consentito chiedere una diversa valutazione di merito sulla congruità della pena salvo errori di diritto o motivazioni illogiche: la riduzione della pena in appello e la concessione di benefici possono valere come considerazione degli elementi attenuanti anche se non analiticamente ricondotti nel corpo della motivazione.
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