Cassazione Penale, Sentenza n. 39686/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha accolto l'appello della Procura (art. 310 c.p.p.) disponendo la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per i reati di devastazione (artt. 110, 112 n.1, 419 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 337, 61 n.5 c.p.) in relazione ai fatti del 9 marzo 2020 (rivolta nella Casa circondariale di Foggia). Bruno deduce tre censure principali: (1) errata applicazione e motivazione rispetto all'art. 274 lett. c) c.p.p. perché non sarebbe stata adeguatamente considerata l'eccezionalità del contesto pandemico che avrebbe giustificato o attenuato le condotte; (2) vizio di motivazione nell'applicare la misura cautelare a soggetto che aveva commesso i fatti in regime detentivo e richiamo a reati non ascritti specificamente al ricorrente (sequestro di persona, furto), con conseguente sproporzione e inadeguatezza della misura; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione dell'intervenuto iato temporale (circa 3 anni) senza reiterazione di condotte, tale da escludere l'attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato che il Tribunale di riesame ha adeguatamente valutato il contesto pandemico ma ha correttamente ritenuto che esso costituisse mera occasione dei comportamenti criminosi e non una giustificazione. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta specifica e congrua quanto alla gravità delle condotte, al ruolo eminente del Bruno nella rivolta (istigazione, guida di gruppi, uso di violenza, danneggiamenti e partecipazione all'evasione di massa), nonché ai precedenti penali e alla personalità dell'indagato. Sul piano cautelare, è stata ritenuta sussistente l'esigenza della custodia cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: la Corte ha ribadito che il concetto di "reati della stessa specie" comprende fattispecie che presentano uguaglianza di natura rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive, e che l'attualità del pericolo può essere desunta da elementi prognostici anche non immediatamente imminenti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e si sono disposti gli adempimenti per l'immediata esecuzione dell'ordinanza impugnata (art. 28 Reg. esec.).
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata per la sussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; la Corte interpreta "reati della stessa specie" in senso ampio, comprendendo anche fattispecie non formalmente identiche ma uguali "in natura" rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive; l'attualità del pericolo può desumersi da una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, anche senza imminente occasione di delinquere.
art. 310, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'impugnazione/ricorso della Procura che ha portato all'ordinanza di riesame; la decisione ha confermato la legittimità dell'intervento del pubblico ministero in sede di riesame.
artt. 110, 112 n.1, 419 cod. pen. (devastazione)
Norme sostanziali indicate a titolo di capo di imputazione per la condotta di devastazione all'interno dell'istituto carcerario; la Corte ha considerato tali reati come caratterizzati da violenza e idonei a fondare una prognosi di pericolosità.
artt. 110, 337, 61 n.5 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Norme indicate per la contestazione della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la condotta violenta verso agenti e la partecipazione attiva aggravino la valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione della recidiva e della personalità dell'imputato: la prognosi di recidiva va fondata su elementi oggettivi (gravità, modalità) e soggettivi (precedenti, condotta di vita).
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norma amministrativa/procedurale richiamata per gli adempimenti finali e l'immediata esecuzione dell'ordinanza di rigetto del ricorso, in relazione alla misura cautelare confermata.
Orientamenti giurisprudenziali citati (Cass. Sez. 5 n.70/2018; Sez. 3 n.34154/2018; Sez.5 n.33004/2017; SS.UU. n.20769/2016; Sez.5 n.52301/2016; Sez.6 n.47887/2019)
La Corte si avvale di precedenti per chiarire: (i) la nozione di 'reati della stessa specie' estesa a fattispecie di uguale natura rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive; (ii) i criteri per valutare l'attualità del pericolo di reiterazione attraverso una prognosi fondata su elementi concreti e non necessariamente sull'imminenza di una occasione di delinquere; (iii) la necessità di valutare proporzionalità e gradualità ma anche l'ammissibilità della custodia cautelare quando dai fatti e dalla personalità emergono indici seri di pericolosità.
Massime di principio
- Il contesto straordinario (es. emergenza sanitaria) può essere valutato dal giudice, ma costituisce in genere una mera occasione dei comportamenti criminosi e non esonera automaticamente dalla responsabilità né esclude la misura cautelare se la condotta e la personalità mostrano elementi di pericolosità.
- Per l'applicazione della custodia cautelare ex art. 274 lett. c) c.p.p. non è richiesto che il rischio di reiterazione derivi da una immediata opportunità di delinquere: la prognosi si fonda su elementi oggettivi (gravità e modalità del fatto) e soggettivi (precedenti, personalità, comportamento deterrente/rieducativo).
- Il concetto di "reati della stessa specie" va interpretato estensivamente: rientrano anche reati non formalmente identici ma uguali "in natura" rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive (soprattutto quando è centrale la componente violenta).
- Un ruolo attivo e organizzativo in fatti di violenza collettiva, l'uso gratuito di violenza contro pubblici ufficiali, e precedenti per reati violenti sono indici forti per ritenere attuale il pericolo di reiterazione e giustificare misure più afflittive, nonostante la detenzione intra moenia al momento del fatto.
- Il decorso del tempo (anche alcuni anni) non per sé esclude l'attualità del pericolo di reiterazione se sussistono elementi prognostici che rendono probabile la ricaduta criminosa; l'assenza di reiterazione nel periodo intercorso è un elemento da valutare ma non sempre decisivo.
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