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Sentenza

Sentenza n. 549/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, in parte qua, del Decreto di approvazione della Perizia di Variante n. 1 (Reg. Decreti R.0000013.13-02-2024), relativa ai “Lavori di arredo architettonico della Galleria Casellina dal km 288+350 al km 288+750”, comunicato in data 13 febbraio 2024, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, della Relazione istruttoria – UIT Bologna n. 29924 del 15.11.2023, trasmessa, a seguito di istanza di accesso, in data 23 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202400581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di approvazione, in parte qua, della Perizia di Variante n. 1 relativa ai lavori di arredo architettonico della Galleria Casellina, con stralcio di alcune voci economiche per complessivi euro 167.314,29

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione di una perizia di variante relativa a lavori di potenziamento autostradale e alla realizzazione di un'area sportiva, contestando lo stralcio di alcune somme dal quadro economico. In particolare, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016, dell'art. 24 della Convenzione unica, dell'art. 16, commi 7 e 11, del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 17 del contratto di appalto; nonché eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. È stata inoltre contestata la parte del decreto relativa all'aggiornamento degli oneri a percentuale. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure sull'approvazione della variante e sullo stralcio delle somme. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto concessorio e profili patrimoniali inerenti alla delimitazione del contenuto del rapporto, all'adempimento delle obbligazioni e agli effetti economici della perizia di variante. Esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e instaurato il vincolo contrattuale, il rapporto tra concedente e concessionario assume natura paritetica, salvo l'esercizio di specifici poteri autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento o sulla fase esecutiva; poteri che nel caso concreto non sono stati ravvisati. La verifica ministeriale sull'inerenza della variante alle previsioni convenzionali è stata ritenuta vincolata al rapporto negoziale, all'obbligo di esecuzione a regola d'arte e alla disciplina dei contratti pubblici, e non espressiva di potestà autoritativa. Sono stati conservati gli effetti sostanziali e processuali del ricorso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., qualora la causa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-duodecies, comma 2, l. 101/2008

    La convenzione unica relativa alla concessione autostradale è stata approvata per legge.

  • art. 106, comma 1, lettera c), d.lgs. 50/2016

    Norma invocata dalla concessionaria in relazione alla disciplina delle modifiche contrattuali e delle varianti; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 16, commi 7 e 11, d.P.R. 207/2010

    Norme invocate dalla concessionaria riguardo alle componenti economiche della variante; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 24 della Convenzione unica del 12 ottobre 2007

    Previsione convenzionale invocata per fondare le pretese relative all'approvazione e alla valorizzazione della variante; la controversia è stata ricondotta alla fase esecutiva del rapporto.

  • art. 17 del contratto di appalto

    Previsione contrattuale invocata dalla concessionaria; la relativa applicazione è stata ritenuta questione attinente a diritti patrimoniali da far valere davanti al giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'approvazione di perizie di variante nella fase esecutiva di una concessione o di un appalto, quando riguardano la delimitazione del contenuto del rapporto, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Dopo la conclusione della convenzione o del contratto e l'esaurimento della fase pubblicistica di scelta del contraente, il rapporto tra amministrazione concedente e operatore economico è tendenzialmente paritetico; la giurisdizione amministrativa permane solo se la controversia implica l'esercizio di uno specifico potere autoritativo previsto dalla legge.
  • L'approvazione di una perizia di variante non assume natura pubblicistica per il solo fatto di essere adottata dall'amministrazione concedente, quando consiste nella verifica dell'inerenza della variante alle previsioni negoziali e agli obblighi contrattuali.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti concessori non comprende le controversie concentrate esclusivamente su pretese patrimoniali relative all'attuazione del rapporto, in assenza di poteri pubblicistici esercitati dall'amministrazione.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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