Cassazione Civile, Ordinanza n. 25194/2021 del 17/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di agenzia nel quale era stata inserita una clausola risolutiva espressa collegata al mancato raggiungimento di un volume minimo di affari. La società preponente aveva comunicato la risoluzione del rapporto per l’anno 2009 per il mancato raggiungimento del budget pattuito. L’agente aveva agito per far dichiarare illegittima la risoluzione e per ottenere anche il pagamento di somme che assumeva dovute a titolo di minimo garantito/provvigioni. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva invece accolto solo in parte il gravame, riconoscendo una somma di euro 6.510,00 relativa a fattura per minimo garantito, ma confermando la legittimità della risoluzione. Nel ricorso per cassazione l’agente deduceva: 1) violazione degli artt. 1456, 2119, 1337, 1750 e 1751 c.c. e degli artt. 10 e 12 AEC 26 febbraio 2002, sostenendo che nel contratto di agenzia il giudice avrebbe dovuto comunque verificare in concreto la gravità dell’inadempimento e la sussistenza di una giusta causa di recesso, nonostante la clausola risolutiva espressa; 2) violazione degli artt. 1749 c.c. e 210 c.p.c., lamentando che non era stata accolta la sua istanza di esibizione delle scritture contabili, che egli riteneva necessarie per dimostrare che il mancato raggiungimento del budget non dipendeva da sua colpa ma dall’oggettiva irrealizzabilità degli obiettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva reputato legittima la risoluzione del contratto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa, una volta accertato il mancato raggiungimento del volume minimo di affari e non essendo stata provata dall’agente l’impossibilità non imputabile della prestazione. Ha inoltre confermato la valutazione di inammissibilità/irrilevanza della richiesta di esibizione documentale, perché generica e meramente esplorativa, osservando che spettava comunque all’agente provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
Nel contratto di agenzia la clausola risolutiva espressa è valida; se le parti hanno collegato la risoluzione al mancato raggiungimento di un determinato obiettivo, il giudice deve solo verificare il verificarsi dell’evento dedotto e l’imputabilità dell’inadempimento, non la sua gravità in concreto.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esigenza di una giusta causa, ma la Corte ha escluso che la disciplina del contratto di agenzia impedisca la pattuizione di una clausola risolutiva espressa.
art. 1337 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nella soluzione della controversia.
art. 1750 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di preavviso/recesso nel rapporto di agenzia, ma la Corte ha ritenuto operante la clausola risolutiva espressa pattuita.
art. 1751 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non idoneo a escludere la risoluzione pattizia per inadempimento.
art. 1749 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle sue doglianze, senza che la Corte vi abbia fondato un diverso esito.
art. 210 c.p.c.
La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta generica e meramente esplorativa; non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte.
art. 1218 c.c.
L’inadempimento si presume imputabile al debitore; spetta a quest’ultimo provare che l’inesatta o mancata esecuzione è dipesa da impossibilità della prestazione non imputabile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia le parti possono validamente prevedere una clausola risolutiva espressa; quando l’evento dedotto in clausola si verifica, il giudice non deve rivalutare la gravità dell’inadempimento, ma solo accertare la sussistenza dell’evento e la sua imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa.
- L’agente che invochi l’inesigibilità del risultato pattuito o l’assenza di colpa nel mancato raggiungimento del budget deve offrire prova specifica dell’impossibilità non imputabile della prestazione; in difetto, opera la presunzione di imputabilità dell’inadempimento ex art. 1218 c.c.
- La richiesta di esibizione di documenti della controparte non può essere utilizzata in modo esplorativo per colmare lacune probatorie della parte istante: deve essere specifica, circostanziata e riferita a documenti individuati.
- Nel giudizio promosso dall’agente per ottenere provvigioni o crediti correlati all’attività svolta, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sull’agente, che deve dimostrare gli affari promossi e la loro esecuzione.
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