Cassazione Penale, Sentenza n. 19317/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva condannato Ugolini per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per omesso versamento di ritenute relative all'anno 2016 (importo desunto dal modello 770 pari a euro 164.114,40). Il Procuratore Generale deduce la mancata statuizione della confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e chiede l'annullamento con rinvio limitatamente a tale omissione, pur chiedendo di lasciare ferma l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Rigetta il motivo relativo alla mancata confisca rilevando che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 175/2022, la parte della norma che consentiva di fondare l'incriminazione sulle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione" (modello 770) è stata dichiarata incostituzionale. Ne consegue che la fattispecie penale residua riguarda solo le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; nel caso di specie la condotta era stata valutata dal giudice di merito sulla base del modello 770, venendo così meno il presupposto per l'affermazione della responsabilità e per la confisca. Per tali ragioni il ricorso del Procuratore generale è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
la norma puniva "chiunque non versa ... ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta"
La Corte ha rilevato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2022, la parte che riferiva la punibilità alle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione" è stata dichiarata incostituzionale; resta punibile solo l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Prevede la confisca del profitto del reato tributario quale misura conseguente all'accertata responsabilità penale; la sua applicabilità presuppone l'esistenza di una condanna fondata su una fattispecie penalmente configurabile.
art. 7, comma 1, lettera b) d.lgs. 158/2015
inseriva le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nell'art. 10-bis
La modifica estendeva l'ambito di operatività dell'art. 10-bis anche alle ritenute desumibili dal modello 770; tale estensione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 175 del 14 luglio 2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 10-bis (e della modifica introdotta dall'art. 7 d.lgs. 158/2015) che rendeva punibile l'omesso versamento sulla scorta della sola dichiarazione del sostituto (modello 770), per violazione dell'art. 25, comma 2 Cost. (eccesso di delega). Ciò ha ristretto la fattispecie penale alle sole ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.
art. 25, comma 2 Costituzione
Richiamato quale parametro violato: la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'inserimento della fattispecie penale sulla base della sola dichiarazione costituisse un eccesso di delega del legislatore.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2022, per configurare il reato di omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 è necessario che le ritenute risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; le ritenute desumibili solo dal modello 770 non sono più base sufficiente per l'incriminazione.
- La confisca del profitto prevista dall'art. 12-bis segue l'affermazione della responsabilità penale: se la fondatezza della condanna è compromessa (ad es. per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità), la statuizione sulla confisca non può essere legittimamente pronunciata.
- Se un giudice di merito ha fondato la condanna esclusivamente sul modello 770, la sentenza è vulnerabile dopo la pronuncia della Corte Costituzionale e la parte interessata (difesa o pubblico ministero) deve richiedere un approfondimento sulla configurabilità del reato in relazione alle certificazioni effettive.
- I pubblici ministeri che chiedono la confisca devono assicurarsi che l'imputazione e le prove riguardino ritenute certificate ai sostituiti; altrimenti la richiesta di confisca può essere impropria o inammissibile.
- In sede di cassazione, un ricorso limitato solo a censurare l'omissione della confisca può essere dichiarato inammissibile se il presupposto di diritto (la configurabilità del reato) è stato già inciso da una pronuncia costituzionale che richiede un nuovo esame di merito.
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