Sentenza n. 765/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) dell'ordinanza del Sindaco di Capizzi n. 3 in data 14 gennaio 2026, con cui è stata ordinata la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’abbandono di un veicolo fuori uso (Mercedes targata BY816BK) rinvenuto in località “Timpe Russo”, in un'area censita al foglio di mappa 46, particella 751; b) del verbale di accertamento e contestazione dei Carabinieri di Capizzi n. 2/2026 in data 9 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dei luoghi per abbandono di un veicolo fuori uso, nonché verbale di accertamento dei Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario non attuale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale e il verbale con cui era stato contestato l'abbandono di un veicolo fuori uso, sostenendo di non esserne più proprietario al momento dell'accertamento. Ha dedotto che il veicolo era stato venduto circa dieci mesi prima a un'altra persona, come risultava dalla documentazione del Pubblico Registro, e che l'Amministrazione lo aveva erroneamente individuato quale destinatario dell'ordine soltanto sulla base della precedente titolarità. Ha invocato l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che l'obbligo di rimozione non grava automaticamente sul proprietario, ma presuppone l'imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa, il cui accertamento deve essere rigorosamente provato dall'Amministrazione. Ha inoltre sostenuto che, a seguito del trasferimento, gli obblighi di custodia e corretta gestione del veicolo gravavano sull'acquirente.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una nuova ordinanza con cui ha revocato con effetto immediato l'ordinanza impugnata, riconoscendo l'errore commesso nell'individuazione del destinatario. Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento oggetto del ricorso era stato rimosso dall'Amministrazione. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo completa l'istruttoria e non risultando necessarie ulteriori integrazioni del contraddittorio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, quantificate in complessivi euro 2.834,00 oltre accessori di legge se dovuti, poiché la revoca era intervenuta dopo l'impugnazione e aveva riconosciuto l'errore dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
l’obbligo di rimozione grava su chi viola il divieto di abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, a condizione che la violazione sia a tali soggetti imputabile a titolo di dolo o colpa
La responsabilità del proprietario del rifiuto o dei titolari di diritti sull'area non è oggettiva né meramente di posizione, ma richiede l'imputabilità della violazione almeno a titolo di dolo o colpa, da dimostrare rigorosamente a carico dell'Amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio sia integro, l'istruttoria completa e non siano necessari ulteriori adempimenti processuali.
art. 49, comma 2, c.p.a.
È richiamato ai fini della valutazione della non necessità di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato, quando elimina integralmente gli effetti lesivi contestati, determina la cessazione della materia del contendere, non una decisione di merito sull'originaria domanda di annullamento.
- L'obbligo di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006 non può essere imposto al proprietario sulla base della sola titolarità formale del bene: la responsabilità richiede l'imputabilità della condotta di abbandono almeno a titolo di dolo o colpa.
- In presenza di un trasferimento di proprietà del veicolo anteriore all'accertamento dell'abbandono, l'Amministrazione deve verificare l'attuale titolare e non può imputare automaticamente gli obblighi di rimozione al precedente proprietario senza accertare una sua condotta dolosa o colposa.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dalla revoca del provvedimento impugnato adottata dall'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base dell'esito prevedibile della controversia.
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