Sentenza n. 10391/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 9114/2024, pubblicata in data 19.09.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 38556/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 9114/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9114/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la ritualità della notificazione e la propria competenza territoriale; ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrata l'inottemperanza del Ministero per la mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario, nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al titolo, assicurando alla ricorrente il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme ivi determinate, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa risultante dal contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione concreta degli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, imporre penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta di penalità è stata respinta allo stato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni applicabile all'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è definitivo, ritualmente notificato e non spontaneamente attuato dall'amministrazione obbligata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo di conformazione per ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, ove residui, sul quomodo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione che non dimostri l'avvenuto adempimento del giudicato né fornisca giustificazioni idonee integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l'esecuzione entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione dell'astreinte: la penalità di mora può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per imporla, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
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