Cassazione Penale, Sentenza n. 34276/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva confermata condannandola per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e per il reato previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I motivi principali erano: (1) violazione di legge quanto alla condanna per il reato associativo, sostenendo che l'unico contatto della Perrone con la consorteria fosse limitato all'episodio del falso matrimonio e quindi il vincolo non fosse stabile e duraturo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva ritenuto la ricorrente partecipe dell'associazione facendo riferimento in modo generico a elementi di prova non specificati.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo). Ha censurato la motivazione dei giudici di merito perché generica e non idonea a dimostrare che l'unico episodio (il falso matrimonio) fosse di per sé sufficiente a provare una stabile e attiva partecipazione all'associazione. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta partecipazione della ricorrente all'associazione a delinquere e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto la sentenza di merito resta impregiata nei limiti non toccati dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la condanna per associazione a delinquere richiede prove specifiche della stabile partecipazione: un unico episodio può bastare solo se dimostrativo con portata concludente del vincolo associativo, cosa non verificata nel caso concreto per carenza di motivazione puntuale.
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La condanna per il reato previsto da questa norma è stata confermata dai giudici di merito e non è stata annullata dalla Cassazione nel provvedimento impugnato; il provvedimento della Corte di legittimità ha limitato l'annullamento alla posizione relativa all'associazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha rispettato il limite di esposizione dei motivi di ricorso nei termini strettamente necessari, come richiamato in udienza, ma ha ritenuto comunque fondate le censure sulla carenza motivazionale dei giudici di merito.
Massime di principio
- Per affermare la partecipazione a un'associazione a delinquere non basta l'enunciazione generica di "elementi di prova": la motivazione deve collegare specificamente le prove al ruolo e alla continuità del vincolo dell'imputato con il sodalizio.
- Un singolo episodio criminoso può essere idoneo a dimostrare la partecipazione associativa solo se, per modalità e ruolo svolto, è dimostrativo in modo conclusivo del vincolo associativo; in assenza di tale evidenza, la condanna per associazione è vulnerabile a cassazione.
- Le sentenze di merito dissennatamente generiche, che attribuiscono all'imputato un ruolo sulla base di formulazioni assertive non corroborate da puntuali riferimenti probatori, sono annullabili e il giudice di legittimità rinvia la questione per un nuovo esame motivato.
- In processi con più imputati, è necessario che le motivazioni indichino chiaramente la posizione individuale di ciascuno: argomentazioni "promiscue" e riferimenti non specifici alla condotta dell'imputato non reggono al controllo di legittimità.
- Se il ricorso sulla prova di partecipazione associativa riesce, i motivi connessi (es. sulle attenuanti) possono essere assorbiti o riesaminati nel nuovo giudizio sul profilo annullato: la difesa dovrebbe prioritariamente mirare a dimostrare la genericità del collegamento probatorio.
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