Sentenza n. 3903/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di assegnazione delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2025-2026, PEI e successivi atti di integrazione di ulteriori nove ore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui al minore, riconosciuto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/1992, erano state assegnate inizialmente nove ore settimanali di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alle esigenze derivanti dalla patologia e all'orario scolastico complessivo di trenta ore. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell'art. 40 l. 449/1997, degli artt. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell'art. 3 l. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la richiesta dell'istituto di ulteriori nove ore, il provvedimento dell'UAT che le aveva assegnate in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e il verbale del GLO, lamentando la persistente insufficienza del sostegno e l'omessa quantificazione delle ore nel verbale. In corso di causa, dopo l'integrazione a diciotto ore settimanali, la ricorrente ha dichiarato che il percorso scolastico del minore per l'anno 2025-2026 si era concluso e ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'anno scolastico cui si riferivano gli atti impugnati era ormai terminato e la ricorrente non avrebbe potuto ottenere ulteriore utilità dall'annullamento degli atti. Ha ritenuto la controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: su euro 1.500 complessivi, euro 1.000 sono stati posti a carico dell'amministrazione, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sul sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nella fattispecie, la conclusione dell'anno scolastico rendeva inutilmente conseguibile l'annullamento degli atti riferiti a quell'anno.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La situazione di handicap del minore costituisce il presupposto sostanziale della domanda di adeguamento del sostegno scolastico, ma non è stata oggetto di decisione nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato in relazione alla fissazione sollecita dell'udienza di merito dopo la riforma, in sede cautelare, dell'ordinanza di primo grado.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando gli atti impugnati riguardano esclusivamente un determinato anno scolastico, la conclusione di quell'anno può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, se il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione.
- Le controversie relative all'assegnazione del sostegno scolastico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendo a carico dell'amministrazione una parte delle spese anche in assenza di una decisione di merito sulla legittimità degli atti.
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