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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 344488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso otto avvisi di pagamento per il recupero delle accise relative a partite di gasolio formalmente destinate al bunkeraggio di navi, ma mai effettivamente esportate: le operazioni erano fittizie e il prodotto era stato immesso in consumo in Italia. La società ha contestato, tra l'altro, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale, la carenza di motivazione e la propria responsabilità, sostenendo di essere estranea alla frode commessa dalle società acquirenti e da alcuni funzionari doganali. La questione decisiva ha riguardato se la mera prestazione di garanzie fideiussorie rendesse automaticamente la società responsabile dell'accisa evasa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il garante del pagamento dell'accisa sia responsabile in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo, ma possa liberarsi dimostrando la propria completa estraneità alla condotta degli autori dell'infrazione. La CTR aveva invece configurato una responsabilità sostanzialmente oggettiva, considerando irrilevante la mancata partecipazione della società alla frode. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società, annullando il recupero nei suoi confronti. Il primo motivo sul contraddittorio endoprocedimentale è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 6, comma 4

    Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa; la garanzia può essere prestata anche dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore.

    La garanzia assicura il pagamento dell'accisa e la corretta conclusione della circolazione in regime sospensivo, ma non può essere interpretata come una responsabilità oggettiva assoluta del garante, indipendente da ogni verifica sulla sua estraneità alla frode.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 7, comma 1, lettera a)

    L'accisa è corrisposta dalla persona che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da chi abbia partecipato allo svincolo irregolare ed era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscerne la natura irregolare.

    Il garante è tenuto al pagamento, salvo che provi di essere completamente estraneo alla condotta degli autori dell'infrazione. Gli altri soggetti rispondono solidalmente quando abbiano partecipato all'irregolarità con consapevolezza effettiva o esigibile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 2, comma 2, lettera a)

    Si considera immissione in consumo anche lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo.

    La fuoriuscita irregolare del prodotto dal regime sospensivo rende l'accisa esigibile, anche se il prodotto avrebbe dovuto essere esportato o destinato al bunkeraggio.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 6, comma 7

    La circolazione dei prodotti destinati ad essere esportati si conclude quando gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità.

    Per le merci destinate all'esportazione, il regime sospensivo termina solo con l'effettiva uscita dal territorio doganale, comprovata dalla documentazione doganale prevista.

  • Direttiva 2008/118/CE, artt. 7, 8, 10 e 18

    Il debitore dell'accisa è, tra gli altri, la persona che ha garantito il pagamento e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare ed era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della sua natura irregolare.

    La disciplina unionale impone di individuare i responsabili dell'accisa tenendo conto del ruolo concretamente svolto e della conoscenza dell'irregolarità, in coerenza con il principio di proporzionalità.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione.

    Il motivo relativo al contraddittorio è stato assorbito e non deciso, poiché l'accoglimento della censura sulla responsabilità del garante ha già determinato la definizione favorevole della controversia.

  • Principio unionale di proporzionalità

    Una misura fiscale finalizzata a contrastare evasione e frodi è legittima solo se necessaria e proporzionata. Non è quindi ammissibile addossare l'imposta a un soggetto diverso dall'autore della frode senza consentirgli di dimostrare la propria completa estraneità.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 2 giugno 2016, causa C-81/15, Kapnoviomichania Karelia

    È contrario ai principi di proporzionalità e certezza del diritto imporre al garante una responsabilità solidale insuperabile, senza permettergli di provare di essere completamente estraneo all'infrazione.

Massime di principio

  • La prestazione di una garanzia per l'accisa non comporta automaticamente una responsabilità oggettiva e definitiva per qualsiasi frode commessa successivamente da acquirenti, depositari o altri soggetti.
  • In caso di svincolo irregolare di prodotti soggetti ad accisa, il garante può essere chiamato al pagamento, ma deve poter dimostrare la propria completa estraneità alla condotta fraudolenta.
  • La responsabilità va valutata concretamente, verificando il ruolo del soggetto, la sua eventuale partecipazione, la conoscenza della frode e ciò che avrebbe ragionevolmente dovuto sapere.
  • Le certificazioni o attestazioni doganali false non rendono automaticamente responsabile il soggetto che vi abbia fatto affidamento in buona fede, se questi dimostra di non aver partecipato alla frode e di non aver avuto elementi per riconoscerla.
  • Il principio di proporzionalità impedisce di trasformare un obbligo di garanzia del pagamento dell'imposta in una garanzia assoluta del comportamento illecito di terzi.
  • Per le merci destinate all'esportazione o al bunkeraggio, il regime sospensivo termina solo quando l'effettiva uscita dal territorio doganale sia comprovata secondo le procedure e i documenti previsti.
  • Quando una controversia può essere definita sulla base dell'assenza di responsabilità sostanziale del contribuente, le questioni procedurali, come il contraddittorio endoprocedimentale, possono risultare assorbite e non essere esaminate.

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