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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13436/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto condannato proponeva personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 4 ottobre 2024. La Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato perché rileva un vizio originario del ricorso: esso è stato sottoscritto e presentato personalmente dalla parte, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La doglianza rilevante è dunque esclusivamente processuale e concerne l'ammissibilità del ricorso per difetto di ministero difensivo qualificato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, che richiedono la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel rispetto delle forme previste dalla legge e non può essere validamente presentato personalmente nei casi soggetti al ministero difensivo qualificato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha rafforzato il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione, imponendo la firma di un difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti soggetti al filtro dell'art. 613 c.p.p. è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La presentazione personale del ricorso da parte dell'interessato, in assenza della prescritta sottoscrizione tecnica, costituisce un vizio che impedisce l'esame del merito.
  • Quando la causa di inammissibilità è imputabile al ricorrente e non emergono elementi contrari, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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