Cassazione Penale, Sentenza n. 43780/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 615-ter c.p., sostenendo che il tentativo di recupero password indicato negli atti non poteva essere attribuito a lui; deduceva che i sette tentativi di accesso erano incompatibili per tempistica con un'azione volontaria e che mancava prova certa della riconducibilità degli accessi all'imputato; (2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta come tentata (artt. 56 e 615-ter c.p.), lamentando che la Corte d'Appello non si era pronunciata su tale prospettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e perché meramente reiterativo di censure già affrontate in sede di merito. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione dei giudici di merito, che hanno valutato la prova anche con argomentazioni di tipo logico (c.d. "doppia conforme") collegando i sette tentativi di accesso registrati dall'utenza dell'imputato alle 18:13-18:14 con il tentativo di recupero password segnalato dal sistema alle 18:16 del 6/11/2015, giudicando verosimile l'operazione volontaria di recupero password per superare il diniego d'accesso. Ha inoltre escluso la necessità di riqualificare la fattispecie come tentata, dal momento che risultarono anche accessi consumati. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile quantificate in complessivi Euro 5.000,00.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Norma che sanziona l'accesso abusivo a un sistema informatico. La Corte ha ritenuto integrato il reato valutando sia le evidenze tecniche sia un ragionamento logico che collegava tentativi di accesso e il successivo recupero password, riconoscendo la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico) richiesto dalla norma.
art. 43, comma 1 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di elemento soggettivo (distingue dolo da colpa). La Corte ha confermato che, nel caso concreto, l'elemento soggettivo necessario (dolo) era desumibile dalle circostanze e dalla dinamica degli accessi, escludendo la sussistenza soltanto colposa.
art. 56 cod. pen.
Norma sull'ipotesi di reato tentato. La Corte ha ritenuto che non fosse necessaria la riqualificazione della condotta come tentata perché dagli elementi emergevano accessi consumati oltre ai tentativi, quindi la fattispecie contestata era proprio quella consumata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti dell'impostazione del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti e dichiarato inammissibile per aspecificità e reiterazione di censure già trattate.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e
Criterio di sindacato sulla motivazione (illogicità). La Corte ha richiamato che l'illogicità censurabile deve essere manifesta e percepibile 'ictu oculi'; ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logica ed esaustiva, escludendo un vizio manifesto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento alla Cassa delle ammende (liquidata in Euro 3.000,00).
Massime di principio
- Nei reati informatici la valutazione della responsabilità può fondarsi sia su riscontri tecnici che su coerenti ragionamenti logici che collegano sequenze temporali di accessi e operazioni (ad es. accessi falliti seguiti da recupero password); tali ragionamenti, se non manifestamente illogici, sono legittimi e difficilmente sindacabili in cassazione.
- La qualificazione della condotta come consumata o tentata va valutata alla luce delle concrete risultanze probatorie; se emergono accessi andati a buon fine, la ricostruzione di fatto come consumata è legittima e la richiesta di riqualificazione in tentativo può essere dichiarata inammissibile se incompatibile con l'impianto motivazionale.
- In cassazione sono inammissibili i motivi generici o meramente reiterativi di censure già trattate in grado d'appello; chi impugna deve indicare con specificità perché la motivazione di merito sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria rispetto alle prove.
- L'elemento soggettivo (dolo) nei reati di accesso abusivo deve essere dimostrato ma può essere desunto anche indirettamente da comportamenti volontari dell'agente (es. procedura di recupero password iniziata dall'operatore) se la ricostruzione è coerente e supportata da riscontri cronologici.
- L'omesso esame espresso di un motivo non sempre comporta vizio di motivazione se il motivo risulta implicitamente incompatibile con le premesse logiche e giuridiche della decisione; la Corte può considerarlo implicitamente esaminato e respinto.
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