Cassazione Penale, Sentenza n. 839/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato ascritto ex art. 582 c.p. (lesioni): 1) vizio di motivazione per omessa risposta ai rilievi sull'unico testimone a carico (Valentini), il quale negava di aver visto il colpo, avendo solo udito il rumore e notato la vittima a terra; 2) violazione di norme processuali e nullità del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria (presunta violazione dell'art. 213 c.p.p.) e mancata valutazione della attendibilità dell'identificazione avvenuta a distanza di giorni; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure generiche e manifestamente infondate, non accessibili nell'ambito del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha fondato la condanna soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa (Marcucci) e sul riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini, nonché sulle risultanze testimoniali collaterali (Valentini) e sulla gravità delle lesioni (guaribili in 30 giorni, con fratture mandibolari). Ha confermato che i criteri per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis non risultavano soddisfatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali; la condanna è stata pronunciata in base a tale fattispecie come accertata in fatto dalla corte di merito
art. 213 c.p.p.
Il ricorrente lamentava nullità del riconoscimento fotografico ai sensi della norma; la Corte ha ritenuto invece utilizzabili i riconoscimenti fotografici svolti durante le indagini come elemento integrato nella testimonianza e non nulli nella fattispecie, salvo specifiche e concrete violazioni non dimostrate
art. 131-bis c.p.
Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa è stata rigettata: la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui, per ottenere l'esclusione della punibilità, non basta l'occasionalità ma occorre che il danno e la condotta risultino di particolare tenuità, elemento non ricorrente nel caso (lesioni gravi, guaribili in 30 giorni)
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda in cassazione, ritenendo il ricorso inammissibile e attribuendo colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, se rese con chiarezza e coerenza, possono da sole fondare la responsabilità penale, senza necessità di ulteriori riscontri esterni, purché il giudice di merito motivi adeguatamente la valutazione della loro attendibilità
- I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria e le identificazioni informali in dibattimento sono utilizzabili come elementi probatori e rientrano nella testimonianza, purché il giudice valuti e motivi sulla loro attendibilità; le censure generiche sulla loro inutilizzabilità non sono sufficienti in cassazione
- Le questioni di valutazione della prova e di credibilità dei testimoni sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente illogica
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis è necessario dimostrare la particolare tenuità dell'offesa nelle modalità e nell'entità del danno: la mera occasionalità del fatto o il richiamo generico a miti responsabilità non sono sufficienti
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito; critiche generiche o la semplice riproposizione dei motivi già disattesi in appello rischiano l'inammissibilità
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