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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27240/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per tentato omicidio deducendo un vizio di motivazione. Sosteneva che il referto del pronto soccorso e la fotografia scattata subito dopo i fatti dimostrassero non un'aggressione unilaterale, ma una colluttazione reciproca preceduta da una precedente aggressione della vittima ai suoi danni. Affermava inoltre che il testimone escusso avesse assistito soltanto alla seconda fase della vicenda e non al momento iniziale della presunta aggressione; che, se il colpo di accetta fosse stato inferto all'interno dell'autovettura, lo spazio sarebbe stato troppo angusto per renderlo idoneo a cagionare la morte; e che la ferita riportata dalla vittima non era stata oggetto di consulenza medico-legale, sicché non sarebbero noti intensità, direzione e punto d'impatto del colpo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo profilo e inammissibile il secondo perché fondato su una congettura non provata in istruttoria, cioè che il colpo di accetta sarebbe stato sferrato in auto. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione delle sentenze di merito, valorizzando le dichiarazioni della vittima, quelle del testimone nella parte da lui osservata, il referto medico attestante una ferita lacero-contusa frontale e la presenza dell'accetta come strumento del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma che disciplina il tentativo, contestato nel caso concreto in combinazione con l'omicidio volontario.

  • art. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio volontario, oggetto della contestazione per tentativo.

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato per porre le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 541, comma 1, c.p.p.

    richiamato per la condanna dell'imputato soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    richiamato per imporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è integrato dalla mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio, se la motivazione impugnata risulta logicamente coerente e supportata da elementi di prova valorizzati dai giudici di merito.
  • Elementi probatori che attestano una lesione subita anche dall'imputato non sono di per sé incompatibili con la ricostruzione accusatoria, quando la sentenza dia conto in modo non illogico della coesistenza di una reazione o di uno scontro durante l'azione criminosa.
  • Le deduzioni difensive basate su un'ipotesi fattuale non dimostrata nel processo di merito sono inidonee a fondare un vizio di manifesta illogicità della motivazione in cassazione.
  • Ai fini della sussistenza del tentativo di omicidio, il giudizio di responsabilità può essere sorretto dalla convergenza tra la narrazione della vittima, le conferme del testimone sui segmenti della vicenda da lui osservati, i dati medico-legali e la presenza dell'arma utilizzata, purché la motivazione non presenti vizi logici evidenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativo

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