Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16058/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona, lamentando l'illegalità della pena applicata in quanto la Corte aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena anche con riferimento alla pena pecuniaria nonostante la pena detentiva fosse stata determinata in due anni di reclusione, in presunto contrasto con l'art. 163 c.p.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che l'errore nella concessione del beneficio ex art. 163 c.p. riguardi la fase di esecuzione della pena e non il contenuto sanzionatorio della pena stessa; pertanto non costituisce "illegalità della pena" nei sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. che legittima il ricorso avverso sentenze pronunciate su concorde richiesta delle parti. Inoltre la Corte ha osservato che non si possono compiere, in questa sede, accertamenti di fatto sulla eventuale decorrenza temporale della condizione soggettiva (es. superamento del limite di età previsto dall'art. 163, comma 3) che potrebbero incidere sulla concessione del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    La disciplina sulla sospensione condizionale della pena attiene all'esecuzione della pena; un'errata concessione del beneficio non altera la natura sanzionatoria della pena applicata e quindi, se concessa erroneamente, non rende la pena "illegale" ai fini dell'art. 448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse su concorde richiesta delle parti ai soli casi espressamente previsti, tra cui l'illegalità della pena intesa come difformità sanzionatoria dal quadro normativo; non comprende ipotesi relative alla fase di esecuzione della pena.

  • Corte Costituzionale, n. 296 del 19/7/2005

    Richiamata per affermare che la sospensione condizionale costituisce una "astensione a tempo" dall'esecuzione della pena; ne consegue che l'errata concessione attiene all'esecuzione e non alla determinazione della pena.

  • Sez. Unite, n. 5352 del 28/09/2023 (dep. 2024)

    Confermato il principio secondo cui la concessione di benefici attinenti all'esecuzione non rientra nella nozione di "illegalità della pena" che legittima il ricorso per cassazione contro sentenze concordate.

  • Sez. Unite, n. 877 del 14/7/2022 (dep. 2023)

    Definizione giurisprudenziale della nozione di "illegalità della pena" come pena che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio previsto dal codice per genere, specie o quantità.

  • Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019; Sez. 1, n. 746 del 19/10/2017 (dep. 2019); Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013

    Giurisprudenza richiamata in relazione alla nozione di applicabilità della disciplina più favorevole in presenza di modificazioni soggettive (es. limite di età) intervenute nel corso del tempo; la Corte fa presente che tali accertamenti richiedono verifiche di fatto non svolgibili in questa sede.

Massime di principio

  • Avverso sentenze pronunciate su concorde richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448 c.p.p.; l'errata concessione di benefici attinenti all'esecuzione non rientra normalmente tra questi motivi.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena (compresa quella pecuniaria) attiene all'esecuzione e non modifica la natura sanzionatoria della pena: un errore in tale concessione non rende di per sé "illegale" la pena applicata.
  • Per valutare se il benefici abbia potuto essere correttamente concesso in virtù di condizioni soggettive sopravvenute (es. superamento di limiti di età) occorrono accertamenti di fatto che non sono possibili in sede di legittimità senza il corretto quadro istruttorio.
  • Se si vuole impugnare la concessione di un beneficio esecutivo occorre individuare rimedi idonei nella fase di esecuzione (o proporre impugnazioni fondate su profili attinenti la determinazione della pena che dimostrino che la pena concreta e applicata si colloca al di fuori della cornice edittale), non limitandosi a lamentare la illegittimità della pena in senso processuale quando il vizio riguarda solo l'esecuzione.
  • In pratica, per ottenere successo in cassazione contro una sentenza concordata occorre dimostrare che la pena materialmente inflitta sia diversa per genere, specie o quantità rispetto a quanto previsto dalla legge per il reato; questioni relative a benefici esecutivi vanno invece trattate con strumenti propri della fase esecutiva o con adeguati accertamenti di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.