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Sentenza

Sentenza n. 6698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancata dimostrazione del requisito reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il diniego ministeriale relativo alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla mancata adeguata dimostrazione di redditi sufficienti e sulla mancata corrispondenza, nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, della documentazione prodotta dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. In primo grado erano stati dedotti difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità della valutazione della capacità reddituale, anche in relazione allo stabile inserimento lavorativo e sociale. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando l’assenza di prova di una capacità reddituale adeguata e stabile nel periodo rilevante e la mancata dimostrazione, mediante idonea documentazione fiscale, del regolare assolvimento degli obblighi tributari. In appello, l’interessato ha riproposto sostanzialmente le censure di primo grado, sostenendo che il giudice avesse valorizzato redditi risalenti senza considerare l’evoluzione successiva della propria situazione economica, caratterizzata da redditi crescenti fino a euro 27.496 nel 2023, nonché la documentazione previdenziale e fiscale prodotta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendolo infondato e comunque inammissibile. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’appello deve contenere censure specifiche contro i capi e le motivazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le doglianze già formulate in primo grado. Nel caso concreto, l’appellante non si è confrontato puntualmente con la ratio decidendi del TAR, fondata sia sull’insufficiente dimostrazione del requisito reddituale nel periodo rilevante sia sulla carenza di documentazione fiscale attestante l’adempimento degli obblighi tributari. Il richiamo all’incremento dei redditi negli anni successivi e alla documentazione previdenziale è stato ritenuto inidoneo, perché prospettava una diversa lettura delle risultanze istruttorie e valorizzava circostanze sopravvenute, senza criticare specificamente le ragioni della sentenza di primo grado. Il Collegio ha inoltre precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992, il requisito reddituale deve essere valutato con riferimento all’intero periodo rilevante per la decisione amministrativa, quale indice di continuità e stabilità della condizione economica. Gli elementi reddituali più recenti potranno eventualmente essere valutati dall’Amministrazione in una nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta e riferita alla situazione esistente al momento della nuova presentazione. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone, tra gli altri elementi valutabili, la dimostrazione di una capacità reddituale adeguata, continuativa e stabile nel periodo rilevante per la decisione amministrativa.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La documentazione prodotta dall’interessato dopo la comunicazione dei motivi ostativi deve essere idonea e trovare adeguato riscontro istruttorio e fiscale.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello deve contenere specifiche censure contro i capi e le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, non accompagnata da un confronto critico con la ratio decidendi, determina l’inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, la mera riproposizione delle censure formulate in primo grado non è sufficiente: l’appellante deve individuare specificamente gli errori della sentenza impugnata e confrontarsi con le argomentazioni che ne costituiscono la ratio decidendi.
  • È inammissibile l’appello che prospetti una diversa lettura delle risultanze istruttorie o valorizzi circostanze sopravvenute senza contestare puntualmente ciascuna delle autonome ragioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito reddituale deve essere valutato con riferimento all’intero periodo rilevante per la decisione amministrativa, in modo da verificare la continuità e la stabilità della capacità economica del richiedente, non soltanto il reddito conseguito nell’anno più recente.
  • La documentazione fiscale e la prova del regolare assolvimento degli obblighi tributari costituiscono elementi rilevanti nella verifica della capacità reddituale richiesta per la concessione della cittadinanza; la loro carenza non è superata dalla sola produzione di documentazione previdenziale o dall’allegazione di redditi successivamente aumentati.
  • Le variazioni positive della situazione reddituale successive alla conclusione del procedimento non impongono la riforma del diniego riferito alla situazione accertabile nel procedimento originario, ma possono essere valutate dall’Amministrazione nell’ambito di una nuova domanda di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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