Cassazione Penale, Ordinanza n. 22716/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, c.p.p. La decisione di merito è dunque rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, con la sola riforma in appello relativa all'attenuante riconosciuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 2, c.p., ha solo parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Novara e ha confermato l'affermazione di responsabilità per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, contestando l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della minaccia come grave. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate in merito e, comunque, manifestamente infondati, poiché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e a censurare il merito dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e conforme ai criteri dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, n. 2, c.p.
Richiamato per l'attenuante riconosciuta in appello, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.
artt. 612, primo e secondo comma, c.p.
Base normativa del reato di minaccia contestato, qualificato in sentenza come grave.
art. 416-bis.1, primo comma, c.p.
Norma richiamata nel capo d'imputazione come aggravante collegata al reato di minaccia.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Usato come parametro di correttezza della motivazione e della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, né censurare la maggiore o minore persuasività delle prove se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente non viziata; non è ammesso sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che riproducano censure già dedotte e specificamente esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi davvero con le ragioni della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
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