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Sentenza

Sentenza n. 2674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva dichiarato irricevibile e comunque inammissibile il ricorso contro concessioni demaniali marittime rilasciate alla società controinteressata

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante contestava la sentenza di primo grado sostenendo che il ricorso iscritto nel 2019 davanti alla sezione staccata di Latina non fosse un nuovo e distinto ricorso, ma la riassunzione del medesimo giudizio originariamente introdotto nel 2012 davanti alla sede romana del TAR Lazio, successivamente indirizzato alla sezione territorialmente competente con ordinanza presidenziale. Il TAR aveva invece ritenuto tardiva l'impugnazione perché la ricorrente aveva già dimostrato nel 2012 di conoscere gli atti impugnati e aveva altresì dichiarato l'inammissibilità per litispendenza. L'appellante ha inoltre riproposto le censure di merito non esaminate in primo grado. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività per conoscenza degli atti già nel 2005 o nel 2008, la carenza di legittimazione e interesse, la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione dei successivi rinnovi concessori e l'infondatezza nel merito. La controinteressata ha dedotto anche l'identità con un altro giudizio già definito e l'assenza di un interesse qualificato, trattandosi di una mera aspettativa derivante da pregresse istanze di ampliamento o di rilascio concessorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo relativo all'erronea declaratoria di irricevibilità e inammissibilità. Ha rilevato che il ricorso del 2019 davanti alla sezione staccata di Latina costituiva la prosecuzione del medesimo giudizio introdotto nel 2012 davanti alla sede romana del TAR Lazio, sicché non poteva essere considerato tardivo per il solo fatto che la ricorrente conoscesse gli atti già nel 2012. Quanto all'eccezione di piena conoscenza anteriore, il Collegio ha ritenuto che le comunicazioni del 2005 e del 2008 potessero eventualmente incidere sulla tempestività dell'impugnazione delle concessioni del 2002 e del 2006, ma non potessero dimostrare la conoscenza delle concessioni del 2009 e del 2010, adottate successivamente. Per queste ultime, in assenza di prova puntuale di una conoscenza anteriore, il termine decorreva dall'accesso agli atti del 28 marzo 2012, rispetto al quale il ricorso era tempestivo. L'accoglimento del motivo processuale ha precluso l'esame delle censure di merito e delle ulteriori eccezioni in rito. In applicazione dell'art. 105, comma 2, c.p.a. e del principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 16/2024, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza e rimesso la causa al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, affinché riesamini l'intero giudizio, comprese le questioni di merito e le ulteriori eccezioni processuali. La rimessione è stata disposta anche in assenza di una specifica richiesta della parte, poiché la disciplina dei rapporti tra giudice di primo e secondo grado è indisponibile. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine perentorio di sessanta giorni

    Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto, ma la sua decorrenza deve essere provata con riferimento specifico all'atto effettivamente impugnato.

  • art. 41 c.p.a.

    termine perentorio di sessanta giorni

    La tempestività dell'azione deve essere valutata considerando la concreta conoscenza degli atti impugnati e la continuità del giudizio originariamente introdotto.

  • art. 82 c.p.a.

    avviso di perenzione ultraquinquennale

    La disposizione è richiamata in relazione all'avviso di perenzione e al successivo deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    riproporre ... le medesime censure di merito già sollevate in primo grado

    Le questioni non esaminate dal giudice di primo grado possono essere riproposte in appello.

  • art. 105, comma 2, c.p.a.

    annullamento con rinvio al giudice di primo grado

    Quando il giudice d'appello riforma un'erronea decisione processuale che ha impedito l'esame dell'intero oggetto del giudizio, deve annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice, anche senza una specifica richiesta della parte.

  • art. 35, comma 1, lettere a) e b), c.p.a.

    declaratoria di irricevibilità e inammissibilità

    Una pronuncia processuale erronea fondata su una inesatta percezione degli atti può determinare l'annullamento con rinvio quando abbia impedito al primo giudice di esaminare il merito e le ulteriori eccezioni.

  • art. 24 Cost.

    Poiché la tardività incide sul diritto di difesa, la conoscenza dell'atto rilevante per la decorrenza del termine deve essere dimostrata puntualmente e non può essere desunta in via meramente induttiva.

Massime di principio

  • Quando un ricorso originariamente proposto davanti a una sede del medesimo tribunale amministrativo viene riassunto davanti alla sezione ritenuta competente in forza di un provvedimento interno di assegnazione o di competenza, la riassunzione costituisce prosecuzione del medesimo giudizio e non introduce un nuovo ricorso; pertanto, la tempestività deve essere valutata con riferimento all'atto introduttivo originario.
  • Ai fini della tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza deve riferirsi specificamente all'atto impugnato. La conoscenza di concessioni o provvedimenti anteriori non dimostra, da sola, la conoscenza di concessioni o provvedimenti successivi.
  • I fatti dai quali dipende la decorrenza del termine di impugnazione, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, devono essere provati puntualmente dall'amministrazione o dalla parte che eccepisce la tardività e non possono essere ricavati soltanto da presunzioni generiche fondate sulla contiguità dei beni o sulla conoscenza dell'attività amministrativa.
  • Quando il giudice d'appello accerta l'erroneità di una pronuncia di irricevibilità o inammissibilità che ha impedito al primo giudice di esaminare il merito e le ulteriori questioni processuali, deve annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a.
  • La rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. è conseguenza processuale indisponibile dell'accertata erroneità della decisione di rito e può essere disposta anche se l'appellante non l'ha espressamente richiesta o ha domandato la decisione diretta della controversia in appello.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorsoAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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