Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'esecuzione dell'ordine di carcerazione per condanne divenute definitive per i delitti previsti dagli artt. 74, comma 2, e 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che un'altra pronuncia della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna relativa a un delitto connesso (art. 73 e 80 d.P.R. 309/1990) che sarebbe il reato "più grave" nell'ambito della continuazione. Perciò, secondo il ricorrente, l'annullamento rende incerta l'individuazione del reato più grave, della pena base e dell'aumento per i reati satellite, impedendo l'esecuzione delle pene ormai definitive per gli altri capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già individuato irrevocabilmente il delitto associativo quale reato più grave e aveva fissato la pena base e l'aumento per la continuazione; tali statuizioni non erano state censurate in cassazione e restano operative. La Corte ha richiamato l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e il principio consolidato dalle Sezioni Unite (n. 3423/21) secondo cui, quando la decisione è passata in giudicato in ordine alla pena inflitta per il reato qualificato come violazione più grave, l'annullamento con rinvio sui reati posti in continuazione non inciderebbe sull'esecutività del giudicato parziale. In definitiva la sentenza impugnata è stata confermata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 2
Norma applicata in relazione al delitto per il quale il ricorrente era stato condannato; parte delle condanne definitive oggetto dell'ordine di carcerazione.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma relativa ai reati di spaccio/importazione e connessi; utilizzata per qualificare sia il reato associativo sia i reati satellite nel procedimento.
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante contestata e oggetto di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione; la sua eventuale sussistenza al rinvio poteva incidere sulla determinazione della pena per il reato sub iudice.
codice penale, art. 112
Aggravante richiamata nell'annullamento parziale della Cassazione e rilevante per la determinazione della pena nel giudizio di rinvio.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
per l'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave
Il giudice dell'esecuzione (o il giudice che applica l'aumento per continuazione rispetto a un reato già definitivo) deve considerare come 'più grave' il reato per il quale sia stata inflitta la pena maggiore in via definitiva; questo legittima l'esecutività delle statuizioni definitive anche se altri reati collegati sono annullati con rinvio.
Sezioni Unite, sentenza n. 3423/21 (Gialluisi)
"quando la decisione sia passata in giudicato in ordine alla pena stabilita per il reato qualificato — irrevocabilmente — come violazione più grave nell'ambito del reato continuato (ed eventualmente anche per alcuni dei reati-satellite), l'annullamento con rinvio disposto per i reati posti in continuazione con esso non incide sull'immediata esecutività del giudicato parziale"
Principio interpretativo richiamato: il giudicato parziale sul reato 'più grave' rende certe le relative statuizioni (pena e aumenti collegati) e impedisce che l'annullamento con rinvio comprometta l'esecuzione delle pene già definitive.
Massime di principio
- Se in un contesto di reato continuato alcuni capi di condanna sono divenuti definitivi e per essi è stata stabilita la pena più grave, tali statuizioni sono esecutive anche se altri capi collegati sono stati annullati con rinvio.
- Il giudice del rinvio non può rilevare né stravolgere la struttura del giudicato parziale: non può aumentare la pena già fissata per il capo definitivo né modificare il calcolo dell'aumento per continuazione fissato nella decisione divenuta definitiva, se questa non è stata impugnata.
- Per determinare quale sia il "reato più grave" nell'ambito della continuazione si applica il criterio della pena più grave già inflitta in via definitiva (art. 187 disp. att. c.p.p.), non un'individuazione astratta effettuata ex novo.
- L'annullamento con rinvio riguarda i profili esaminati dalla Cassazione: se quest'ultima ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione di circostanze che incidono sulla pena, il giudice dovrà decidere nei limiti delle questioni effettivamente riaperte senza incidere sul giudicato parziale.
- Il principio di divieto di reformatio in peius trova applicazione al giudizio di rinvio: il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato in peius rispetto alla situazione risultante dal precedente giudicato, salvo le ipotesi consentite dalla legge.
- Chi intende contestare la determinazione della pena base o aumenti già fissati deve proporre rimedio nei termini e con i mezzi processuali opportuni: l'assenza di censura in cassazione sulle statuizioni di pena rende quelle statuizioni vincolanti.
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