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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11317/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p.; il ricorso deduceva vizio di motivazione per presunta illogicità e travisamento della prova sulla partecipazione al sodalizio criminoso (art. 416 c.p.) con ruolo apicale, contestava l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione della partecipazione alle attività di contraffazione dei titoli, sosteneva la mancata prova della consapevolezza circa la falsità degli attestati, contendeva la qualificazione come autoriciclaggio dell'acquisto immobiliare (richiamando l'operatività della clausola di non punibilità dell'art. 648-ter, comma 1) e la carenza delle esigenze cautelari, chiedendo misure alternative o il rigetto della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata e logica motivazione sulla gravità indiziaria: le intercettazioni, gli esiti di perquisizione (materiale di stampa di titoli contraffatti) e gli accertamenti amministrativi supportano la partecipazione attiva della ricorrente all'associazione (art. 416 c.p.) e la sua partecipazione alle attività di contraffazione e pianificazione (anche nella prospettiva di aprire sede virtuale a Cipro). Quanto all'autoriciclaggio, la Corte ha confermato che le movimentazioni riconducibili a conti esteri e l'investimento immobiliare risultano idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, escludendo l'applicabilità della clausola di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1 nel caso di operazioni con carattere dissimulatorio. Sono state inoltre ritenute congrue le esigenze cautelari; la Corte ha altresì rilevato che la ricorrente era stata poi ammessa agli arresti domiciliari, ma il ricorso non ha comunque trovato accoglimento e è stato rigettato (con condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina l'istanza per la revoca o la modifica delle misure cautelari; richiamata come procedura seguita per richiedere la sostituzione della custodia cautelare.

  • art. 416 c.p.

    La Corte ha considerato configurata la partecipazione ad associazione per delinquere con apicalità laddove vi sia contributo stabile e programmatorio alle attività criminose; non è consentito alla Cassazione rivedere in fatto il peso delle prove, ma solo verificare la logica e sufficienza della motivazione del giudice del riesame.

  • art. 273 c.p.p.

    Riferimento alle censure di travisamento della prova; la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità su valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    La Corte interpreta la clausola di non punibilità restrittivamente: l'esclusione opera solo se l'agente utilizza o gode dei beni provento del reato in modo diretto e senza compiere operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza; attività con connotazione dissimulatoria integra invece l'autoriciclaggio.

Massime di principio

  • In Cassazione contro le decisioni sulle misure cautelari il sindacato è limitato: si valuta la logica e la completezza della motivazione del giudice del riesame, ma non si procede a un nuovo esame ermeneutico delle prove o a rivalutazione in fatto.
  • Per l'art. 416 c.p. la gravità indiziaria può fondarsi su un complesso di elementi (intercettazioni, perquisizioni, documentazione amministrativa) che, letti insieme, dimostrano un contributo stabile e programmatorio all'associazione.
  • Quanto all'autoriciclaggio (art. 648-ter), non è necessario che le operazioni rendano impossibile risalire alla provenienza illecita: è sufficiente che siano idonee ad ostacolare concretamente gli accertamenti; la clausola di non punibilità opera solo se non vi sono operazioni dissimulatorie.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) possono essere fondate su elementi indiziari relativi a ruoli direttivi, movimenti finanziari verso conti esteri e pianificazioni organizzative; l'ammissione successiva a misure meno afflittive non annulla la fondatezza originaria della misura cautelare.
  • In fase di impugnazione difensiva è cruciale contestare la completezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame piuttosto che proporre una diversa ricostruzione delle prove già valutate.

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