Sentenza n. 542/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 585/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 971/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, mediante accredito, della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.047,60 maggiorata di interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, maturata negli anni scolastici 2018/2019 e parte del 2019/2020 durante reiterati rapporti di lavoro a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.047,60 oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 21 ottobre 2024 e non era stata impugnata. Nonostante ciò, l'amministrazione aveva pagato soltanto le spese legali del giudizio presupposto e non le somme dovute in esecuzione della condanna. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la condanna del Ministero al pagamento integrale delle somme spettanti e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza esito e non risultava provato l'adempimento dell'obbligazione principale, neppure dopo la proposizione del ricorso. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute alla ricorrente, oltre agli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, entro i successivi 60 giorni a tutte le operazioni necessarie, comprese allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava inutilmente trascorso.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Costituisce la fonte contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la parte obbligata è una pubblica amministrazione e la decisione impone all'amministrazione un obbligo di conformazione quanto al caso deciso.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza, purché il titolo sia passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza, ove l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento del titolo giudiziale, il giudice deve ordinare l'esecuzione esatta e completa dell'obbligo entro un termine assegnato, comprensivo delle somme e degli accessori riconosciuti nel giudicato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando l'amministrazione abbia già omesso di eseguire il giudicato; il commissario può essere incaricato anche delle attività contabili e finanziarie necessarie al pagamento, inclusa l'allocazione della somma in bilancio.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
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