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Sentenza

Sentenza n. 1628/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta del docente e l’accredito di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la Carta del docente in suo favore e ad accreditare sulla stessa euro 2.500,00, oltre agli interessi legali maturati dal momento dell’accredito fino al saldo. L’amministrazione non ha dato spontanea e integrale esecuzione al titolo nonostante la sua notificazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, ne era stata provata la notificazione e il termine per l’adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, mediante il puntuale pagamento delle spettanze dovute in conformità al titolo. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte, dovrà intervenire in via sostitutiva il commissario ad acta individuato nel Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico e che il ritardo nell’esecuzione può generare responsabilità amministrativa. È stata applicata, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, o al più tardi fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti verificati dal giudice per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; il dirigente appartenente alla stessa amministrazione è quindi incaricato senza compenso aggiuntivo.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina cui appartiene l’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione del titolo quando risultino provati il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta, attribuendogli un termine ulteriore per provvedere su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata, per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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