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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17229/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un tribunale aveva ingiunto al ricorrente di pagare all'INPS contributi omessi relativi a due lavoratori. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata respinta in primo grado e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato con entrambi i lavoratori sulla base, soprattutto, delle dichiarazioni rese dagli stessi agli ispettori e nel giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse ignorato una precedente sentenza passata in giudicato che, per uno dei lavoratori, avrebbe accertato lo svolgimento di attività solo in una giornata; 2) e 3) omesso esame di circostanze favorevoli emerse in primo grado, rispettivamente per la posizione del primo e della seconda lavoratrice, sostenendo che tali elementi avrebbero escluso o ridimensionato la pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che il ricorrente non aveva assolto all'onere di specifica indicazione e produzione del presunto giudicato, mancando anche il certificato di passaggio in giudicato, e che comunque la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva ignorato la precedente decisione ma l'aveva valutata criticamente insieme ad altri elementi probatori. Per gli altri motivi, la Corte ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, mentre la sentenza d'appello aveva motivato in modo compiuto valorizzando le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo e la mancata smentita delle stesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiama il motivo di ricorso per violazione di legge, che però viene ritenuto inammissibile perché non supportato da adeguata allegazione e perché diretto a contestare il merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di circostanze favorevoli, ma la Corte lo reputa inammissibile perché le censure mirano alla rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è invocabile solo se la sua esistenza e rilevanza sono specificamente dimostrate nel ricorso

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il passaggio in giudicato della precedente decisione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata produzione o riproduzione dei dati salienti del documento comporta inammissibilità della censura

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    il certificato di passaggio in giudicato deve essere redatto dal cancelliere e rappresenta documento indispensabile per provare la definitività della sentenza invocata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    fondamento della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dichiarare i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che invochi un giudicato esterno deve indicare specificamente e documentare in modo completo la sentenza passata in giudicato e il relativo certificato di passaggio in giudicato; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di giudicato o di omesso esame non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di merito, perché tale rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata ha esaminato e confrontato gli elementi probatori, valorizzando alcune risultanze e disattendendone altre con motivazione logica e coerente, la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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