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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 2564 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento di Euro 155.741,82, relativa a contributi dovuti alla Stazione Sperimentale Essenza Derivati ed Agrumi per gli anni 2007 e 2008. Ha dedotto: l'inesistenza o invalidità della notificazione della cartella, eseguita mediante raccomandata senza relata e senza agente notificatore; il difetto di sottoscrizione del ruolo, di motivazione della cartella e della pretesa tributaria; nonché l'errata regolamentazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, perfezionandosi con la sottoscrizione dell'avviso da parte del ricevente o consegnatario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la società non aveva indicato dove, nel ricorso introduttivo, avesse tempestivamente sollevato le contestazioni relative ai vizi del ruolo, della cartella e della pretesa tributaria. Il terzo motivo è stato rigettato, poiché la condanna alle spese era giustificata dalla soccombenza in appello. La società è stata condannata a rifondere a Equitalia Nord s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La disposizione consente, quale modalità alternativa di notificazione, l'invio della cartella direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    È richiamata dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari, ma la Corte ha ritenuto applicabile la modalità speciale prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Codice civile, art. 2700

    L'avviso di ricevimento redatto dall'agente postale fa fede, fino a querela di falso, quanto alle attestazioni relative alla consegna dell'atto e all'identità del consegnatario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    Riguarda la legittimazione processuale nel processo tributario ed è stato richiamato in relazione alla possibilità di convenire in giudizio l'agente della riscossione.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    L'errata individuazione del concessionario invece dell'ente creditore non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione. Il concessionario può chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore, senza che il giudice debba necessariamente ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    La regolamentazione delle spese processuali può essere posta a carico della parte soccombente; nel caso concreto la condanna è stata ritenuta adeguatamente giustificata dall'esito dell'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato indicato quale parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica e senza l'intervento di un ufficiale notificatore, quando sia effettuata secondo la modalità speciale prevista dalla legge.
  • L'avviso di ricevimento postale costituisce elemento probatorio qualificato della consegna e del rapporto tra consegnatario e destinatario, salvo contestazioni specifiche nelle forme previste dalla legge.
  • Quando si contestano vizi del ruolo, della cartella o della pretesa tributaria, è essenziale indicare tempestivamente e con precisione tali vizi nel ricorso introduttivo; le contestazioni nuove proposte in appello possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'agente della riscossione può essere convenuto anche quando le contestazioni riguardano atti o presupposti riferibili all'ente creditore. L'agente può chiamare in causa quest'ultimo, ma il contribuente deve comunque formulare tempestivamente e correttamente le proprie contestazioni.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito della controversia: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti processuali e i passaggi in cui le proprie censure sono state formulate e disattese.
  • La parte soccombente in appello può essere condannata alle spese anche se la motivazione del giudice è sintetica, purché il collegamento tra soccombenza e condanna alle spese sia chiaro.

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