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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2071/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha depositato in data 04/11/2024 una dichiarazione rituale di rinuncia al ricorso; la Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione pronunciata l'11/12/2024.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a VERRONE Luigi in relazione agli artt. 416 e 452‑quaterdecies c.p.; appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dogliante il mantenimento della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'appello proposto contro l'ordinanza; il richiamo indica la procedura e la tipologia di appello esperito, ma la decisione si fonda sulla sopravvenuta rinuncia del ricorrente che rende il ricorso inammissibile.

  • art. 416 cod. pen.

    Articolo indicato per specificare il reato per cui era stata adottata la misura cautelare (associazione per delinquere o analogo reato previsto dall'articolo indicato); nella sentenza è richiamato come fatto-reato oggetto della misura cautelare ma non è stato invece valutato nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Ulteriore norma penale relativa ai fatti che giustificavano l'applicazione della misura cautelare; come per l'art. 416 c.p., la norma è citata come riferimento ai capi d'accusa per i quali era stata disposta la misura, senza valutazione di merito dopo la rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale e formale al ricorso da parte del ricorrente rende il gravame inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare il merito dell'impugnazione.
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere depositata nei termini e secondo le modalità previste; se valida, produce l'effetto di chiudere il processo di impugnazione e lascia ferma la decisione impugnata.
  • La sopravvenuta rinuncia non esime il rinunciante dall'onere delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento di una somma a titolo di ammenda (qui quantificata in Euro 500), decisione che resta a discrezione del giudice in base all'equità.
  • Quando si valuta la possibilità di rinunciare a un ricorso, occorre considerare le conseguenze economiche e processuali (spese, ammende, effetti sui provvedimenti cautelari già adottati) e, se necessario, concordare la scelta con il difensore per evitare effetti pregiudizievoli.
  • La rinuncia differisce dal ritiro del capo di imputazione o da altri istituti: in caso di rinuncia al ricorso, non si pronuncia la Corte sul punto controverso e la decisione impugnata resta operativa.

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