Cassazione Penale, Sentenza n. 2071/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha depositato in data 04/11/2024 una dichiarazione rituale di rinuncia al ricorso; la Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione pronunciata l'11/12/2024.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a VERRONE Luigi in relazione agli artt. 416 e 452‑quaterdecies c.p.; appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dogliante il mantenimento della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'appello proposto contro l'ordinanza; il richiamo indica la procedura e la tipologia di appello esperito, ma la decisione si fonda sulla sopravvenuta rinuncia del ricorrente che rende il ricorso inammissibile.
art. 416 cod. pen.
Articolo indicato per specificare il reato per cui era stata adottata la misura cautelare (associazione per delinquere o analogo reato previsto dall'articolo indicato); nella sentenza è richiamato come fatto-reato oggetto della misura cautelare ma non è stato invece valutato nel merito a causa della rinuncia.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Ulteriore norma penale relativa ai fatti che giustificavano l'applicazione della misura cautelare; come per l'art. 416 c.p., la norma è citata come riferimento ai capi d'accusa per i quali era stata disposta la misura, senza valutazione di merito dopo la rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale e formale al ricorso da parte del ricorrente rende il gravame inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare il merito dell'impugnazione.
- La dichiarazione di rinuncia deve essere depositata nei termini e secondo le modalità previste; se valida, produce l'effetto di chiudere il processo di impugnazione e lascia ferma la decisione impugnata.
- La sopravvenuta rinuncia non esime il rinunciante dall'onere delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento di una somma a titolo di ammenda (qui quantificata in Euro 500), decisione che resta a discrezione del giudice in base all'equità.
- Quando si valuta la possibilità di rinunciare a un ricorso, occorre considerare le conseguenze economiche e processuali (spese, ammende, effetti sui provvedimenti cautelari già adottati) e, se necessario, concordare la scelta con il difensore per evitare effetti pregiudizievoli.
- La rinuncia differisce dal ritiro del capo di imputazione o da altri istituti: in caso di rinuncia al ricorso, non si pronuncia la Corte sul punto controverso e la decisione impugnata resta operativa.
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