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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26014 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro avviso di accertamento (anno 2004) per IVA, IRES e IRAP e accessori relativi a indebita detrazione/deduzione di costi, in particolare per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (sponsorizzazioni tramite società estere EPSE Ltd e SES Ltd), indeducibilità di determinati compensi e storni verso la controllata CAI S.r.l.

La decisione

La Cassazione ha rigettato undici dei dodici motivi proposti, ritenendo corretta e sufficientemente motivata la decisione di merito in relazione alla qualificazione delle operazioni come in parte oggettivamente inesistenti, all'uso probatorio del p.v.c. e alle indagini bancarie/elementi indiziari. Tuttavia ha accolto il 12° motivo relativo all'applicabilità di novità legislative sanzionatorie (D.Lgs. n.158/2015) in senso favorevole (ius superveniens) e ha cassato la sentenza limitatamente a quel profilo, rinviando alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, per verificare e applicare, se del caso, la disciplina sopravvenuta e per liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamata dalla ricorrente per censurare motivazione apparente; la Corte valuta la congruità della motivazione del giudice d'appello ai sensi di tale norma.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (motivi di cassazione)

    Base formale dei motivi di cassazione (violazione di legge, motivazione apparente); la Corte applica la giurisprudenza sulle limitazioni del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • Codice civile, art. 2700 e artt. 2697 c.c.

    Richiamati in relazione al valore probatorio del processo verbale di constatazione (p.v.c.): il p.v.c. ha fede privilegiata per fatti constatati dal pubblico ufficiale e fa prova fino a querela di falso per dichiarazioni rese, ma è valutabile nel loro contenuto.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito), art. 8 e L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis

    Richiamata dalla contribuente in relazione a possibili effetti favorevoli retroattivi sulla deducibilità; la Corte osserva l'ambito di applicazione temporale e conclude che la CTR ha valutato correttamente la natura oggettiva/soggettiva delle inesistenze.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 109

    Invocato rispetto ai criteri di deducibilità dei compensi; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente accertato che il compenso di 8.160 euro riguardava la controllata e non la controllante.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 5, comma 1

    Richiamato insieme al TUIR per questioni di deducibilità; la Corte conferma la valutazione di merito sulla non inerente documentazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    Invocati con riferimento ai requisiti degli indizi probatori (gravità, precisione e concordanza) per giustificare accertamenti su operazioni inesistenti; la Corte ritiene gli elementi indiziari e le indagini bancarie complessivamente sufficienti.

  • Direttiva del Consiglio 68/151/CEE, art. 11

    Richiamata dalla contribuente per dedurre che società con sede in uno Stato UE non possono essere dichiarate nulla amministrativamente; la Corte osserva che il richiamo è inapplicabile: la CTR non ha dichiarato nullità statutaria, bensì ha valutato la realtà economica (cartiera) ai fini tributari.

  • D.Lgs. n. 471/1997 (sanzioni tributarie), artt. 1, 5, 6 e D.Lgs. n. 158/2015, art. 15

    Fondamentali per il motivo accolto: le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.158/2015 possono, in concreto, determinare un regime sanzionatorio più favorevole; la Corte dispone che la CTR deve, d'ufficio, valutare l'applicabilità della disciplina sopravvenuta (principio iura novit curia) e applicare il favore rei se ricorrono i presupposti.

  • Sentenze di questa Corte citate (es. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053)

    "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione

    La Cassazione ribadisce che il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato a gravi anomalie formali o contraddizioni insanabili; insufficienza di dettaglio non basta.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione (p.v.c.) è elemento di prova con diversi livelli di attendibilità: ha fede privilegiata per i fatti constatati dal pubblico ufficiale, fa prova fino a querela di falso per le dichiarazioni in esso rese e resta comunque valutabile dal giudice insieme ad altri elementi.
  • Le risultanze di indagini penali possono essere utilizzate nel processo tributario se regolarmente prodotte dall'Amministrazione, ma il giudice tributario deve operare autonoma valutazione della loro rilevanza e non è vincolato dall'esito penale.
  • Per dimostrare l'inesistenza di operazioni (o la fittizietà di società 'cartiera') la prova può essere basata su elementi indiziari concordanti (verifiche su conti correnti esteri, documenti informatici sequestrati, flussi di restituzione di somme) purché il complesso probatorio dia gravità, precisione e concordanza.
  • In Cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile soltanto per vizi gravi (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile); il difetto di dettaglio o sufficienza non è automaticamente motivo di cassazione.
  • Il giudice deve valutare d'ufficio l'applicabilità di norme sopravvenute che possono essere più favorevoli al contribuente (ius superveniens) secondo il principio iura novit curia e, se ricorrono i presupposti, applicare la disciplina più favorevole; in caso di dubbio la causa va rimessa al giudice di merito per nuova valutazione.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo: l'oggetto del giudizio è l'atto impositivo nei limiti delle censure del ricorrente.
  • I fatti di merito accertati dal giudice di appello (CTR) su base logica e documentale vincolano la Cassazione, che non riesamina motivi di fatto se adeguatamente motivati.

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