Tribunale, Sentenza T-519/22
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 giugno 2023. — Société des produits Nestlé SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Revoca di una decisione viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO – Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un errore manifesto. — Causa T-519/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la prima commissione di ricorso dell’EUIPO aveva revocato la propria decisione del 2021 sul marchio FITNESS. La Corte ritiene che gli errori individuati dall’EUIPO non fossero "manifesti" ai sensi dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, perché non incidevano in modo decisivo sul ragionamento e sul dispositivo della decisione revocata. Non è sufficiente, per revocare una decisione, un richiamo normativo impreciso o un’analogia giurisprudenziale discutibile se il risultato della decisione resta plausibile. L’EUIPO e l’interveniente sono condannati alle spese.
Marchio UE FITNESS: il Tribunale annulla la revoca, da parte dell’EUIPO, della decisione della commissione di ricorso, perché non sussiste un errore manifesto ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se l’EUIPO potesse revocare, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la decisione del 2021 della prima commissione di ricorso ritenendo che essa fosse viziata da un errore manifesto, in particolare per avere richiamato: a) per analogia la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 in un procedimento di nullità assoluta; b) la giurisprudenza relativa alla regola 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sulla prova dell’uso, considerandola trasponibile ai procedimenti di dichiarazione di nullità.
Principio di diritto
L’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 consente la revoca solo in presenza di un errore manifesto, cioè di un errore evidente e tale da rendere non plausibile la decisione senza una nuova analisi; nel caso di specie, né il riferimento errato alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, né il richiamo per analogia alla giurisprudenza sulla prova dell’uso, né le ulteriori giustificazioni addotte successivamente dall’EUIPO integravano un errore manifesto. La decisione di revoca è quindi illegittima e va annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 37, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95
Marchio dell’Unione europea FITNESS: revoca di decisione dell’EUIPO e requisito dell’errore manifesto
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Société des produits Nestlé SA contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2022. La questione nasce nell’ambito di un lungo procedimento di nullità assoluta del marchio denominativo "FITNESS" registrato per prodotti delle classi 29, 30 e 32.
Fatti e iter amministrativo e contenzioso
Nel 2011 European Food SA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per tutti i prodotti, invocando i motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). Dopo il rigetto della divisione di annullamento, la vicenda era già passata per più decisioni di commissioni di ricorso e per due sentenze del Tribunale, oltre che per una pronuncia della Corte in sede di impugnazione.
Con la decisione del 12 ottobre 2021, la prima commissione di ricorso aveva respinto il ricorso di European Food SA, ritenendo che gli elementi di prova prodotti tardivamente non dovessero essere accettati. In seguito, con comunicazione del 15 febbraio 2022 e poi con la decisione impugnata, la stessa commissione aveva revocato la decisione del 2021 in applicazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, ritenendo che essa fosse viziata da un errore manifesto.
Motivo della revoca e contestazioni della ricorrente
La revoca si fondava su due rilievi principali:
- il richiamo, nella decisione del 2021, alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, ritenuta inapplicabile ai procedimenti di nullità assoluta;
- il rinvio alla sentenza Mangiami, relativa alla regola 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in materia di prova dell’uso, considerata dalla commissione di ricorso non trasponibile al contesto della nullità.
Nestlé sosteneva che tali errori non fossero "manifesti" e che non incidessero sul dispositivo della decisione del 2021. Criticava inoltre la motivazione della revoca, ritenuta lacunosa e non coerente con la comunicazione preliminare dell’EUIPO.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che impone la revoca delle decisioni dell’EUIPO viziate da errore manifesto imputabile all’Ufficio;
- l’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2018/625, relativo all’informazione preventiva della parte interessata;
- le disposizioni procedurali del regolamento n. 2868/95 sulla prova dell’uso e sulla ricevibilità/irricevibilità delle domande di nullità.
Ragionamento del Tribunale sull’errore manifesto
Il Tribunale ricorda che un errore è "manifesto" solo quando è evidente alla luce dei criteri che disciplinano il potere discrezionale dell’amministrazione e quando è tale da togliere plausibilità alla valutazione adottata, senza che quest’ultima possa comunque essere considerata giustificata e coerente.
Applicando tale criterio, il Tribunale esclude che l’errore relativo alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 fosse sufficiente a fondare la revoca:
- è vero che tale disposizione non si applica ai procedimenti di nullità assoluta;
- tuttavia, nella decisione del 2021 quel riferimento non ha inciso in modo determinante sul ragionamento decisorio;
- la conclusione della commissione di ricorso si fondava soprattutto sull’assenza di una giustificazione accettabile per la produzione tardiva delle prove, non su quella disposizione.
Quanto al richiamo alla giurisprudenza Mangiami, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso si era limitata a un’applicazione analogica di una giurisprudenza sviluppata nel diverso contesto della prova dell’uso. Pur ammettendo che tale analogia potesse essere discussa, il Tribunale esclude che ciò integri un errore manifesto, perché i due contesti procedurali, pur distinti, presentano meccanismi comparabili quanto alla fissazione di termini e alle conseguenze della mancata produzione tempestiva delle prove.
Motivazione autonoma della decisione e irrilevanza delle giustificazioni successive
Il Tribunale respinge anche gli argomenti dell’EUIPO volti a valorizzare spiegazioni ulteriori fornite in giudizio, ricordando che la motivazione della decisione deve risultare dal suo testo e non può essere integrata a posteriori, salvo circostanze eccezionali non ricorrenti.
Analogamente, non rileva la considerazione secondo cui la lunga durata del procedimento renderebbe opportuno correggere subito l’errore: tale argomento non basta a trasformare un eventuale errore in un errore manifesto ai sensi dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, annulla la decisione impugnata e dichiara assorbiti gli altri motivi. Quanto alle spese, condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle di Nestlé, mentre European Food SA sopporta le proprie spese.
Principio affermato
La revoca di una decisione dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001 presuppone un errore manifesto realmente incidente sulla plausibilità del dispositivo; non basta un riferimento normativo inesatto o un richiamo analogico a una giurisprudenza di settore, se il ragionamento decisorio resta autonomamente fondato su considerazioni diverse e coerenti.
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